L’AGEA non può disapplicare il titolo di conduzione rilasciato da altro ente (TAR Abruzzo n. 388 del 04.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’organismo pagatore nazionale non è titolare del potere di accertare in via incidentale l’illegittimità dei provvedimenti adottati da altra amministrazione su un rapporto giuridico presupposto, estraneo alla sua sfera, né del potere di disapplicarli, quand’anche essi incidano sull’accertamento dei presupposti per l’erogazione dei contributi europei. In presenza di un titolo di conduzione delle superfici ammissibili rilasciato da altro ente, l’AGEA deve tener conto delle determinazioni dell’amministrazione competente e, se le ritiene illegittime, esperire gli ordinari rimedi di tutela, al pari di qualsiasi terzo. La responsabilità esclusiva dell’organismo pagatore per la regolarità delle operazioni non giustifica il riconoscimento di poteri impliciti di disapplicazione, posto che l’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 già appresta lo strumento cautelare di sospensione dei procedimenti di erogazione.
Il Fatto
Un’impresa agricola partecipa a un’ATI aggiudicataria della concessione di terreni del demanio civico ad uso pascolivo, bandita da un Comune. In forza dei contratti di concessione e dell’assegnazione operata dalla mandataria, l’impresa presenta domanda di pagamento per la Domanda Unica e per la Misura 13 del PSR, dichiarando la disponibilità delle particelle.
La Prefettura adotta un’informativa interdittiva antimafia verso la mandataria. Il Comune dapprima dà atto della risoluzione di diritto dei contratti; poi, intervenuta la sostituzione della mandataria, revoca quella determinazione e afferma la vigenza dei rapporti concessori. L’AGEA sospende i pagamenti e, in seguito, accerta in via definitiva un credito per indebita percezione dei contributi 2020 e 2021. L’impresa impugna davanti al TAR Lazio, che si dichiara incompetente; la causa è riassunta davanti al TAR Abruzzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara anzitutto improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse, le censure avverso il provvedimento cautelare di sospensione: i suoi effetti sono cessati con l’adozione dell’atto definitivo di accertamento. Il nucleo della decisione è il difetto di attribuzione all’AGEA del potere di accertamento incidentale e di disapplicazione delle determinazioni comunali.
Richiamando un orientamento formatosi sulla stessa vicenda concessoria, il Tribunale esclude che una norma attribuisca all’organismo pagatore il potere di sindacare provvedimenti adottati da altra amministrazione per interessi diversi da quelli finanziari dell’Unione, in rapporti amministrativi rispetto ai quali esso è estraneo. L’art. 7, par. 6, reg. UE n. 1306/2013 e l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74/2018 delineano i compiti di gestione e controllo, ma non fondano un potere di disapplicazione.
Il Collegio distingue il rapporto presupposto — quello concessorio tra Comune e ATI — dal rapporto tra beneficiario e organismo pagatore, legati da presupposizione. Di fronte all’illegittimità del titolo presupposto, l’AGEA deve attivare i rimedi ordinari (ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario, stimolo all’autotutela), non sindacare in via incidentale.
Né vale invocare la responsabilità esclusiva dell’organismo per la regolarità delle operazioni: l’art. 33, comma 1, d.lgs. n. 228/2001 offre già uno strumento cautelare efficace, consentendo la sospensione dei procedimenti nelle more dei controlli. L’AGEA ha correttamente esercitato tale potere, ma ha poi erroneamente disatteso gli effetti retroattivi della determinazione comunale sul titolo di conduzione. Il provvedimento definitivo di accertamento è dunque illegittimo e viene annullato, con assorbimento delle ulteriori censure.
In ragione della natura sistematica della questione le spese sono compensate. Il Collegio ravvisa possibili profili di illiceità nella gestione del rapporto concessorio e di frode agli interessi finanziari dell’Unione, e dispone l’invio degli atti alla Procura della Repubblica e alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Nota della Redazione
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