Differenza di prezzo all’aggiudicatario inadempiente non richiede menzione nel bando (Cass. civ. Sez. III n. 15985 del 07.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancato versamento del saldo nel termine di legge, la perdita della cauzione e l’obbligo di pagare la differenza tra il prezzo offerto e quello ricavato dalla nuova vendita derivano ex lege dall’art. 587, comma 2, cod. proc. civ., senza che il giudice dell’esecuzione debba operare alcuna valutazione discrezionale. Si tratta di disposizione di automatica e inderogabile applicazione, che non incide sulla formazione del consenso degli offerenti e non può essere disapplicata per il suo mancato richiamo nell’avviso di vendita. Il dovere di trasparenza nella vendita giudiziaria non impone di riprodurre nel bando disposizioni di legge cogenti, né la loro omissione determina una diseguaglianza tra i partecipanti.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso il provvedimento con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Forlì l’aveva condannata a pagare la differenza tra il prezzo per cui si era resa aggiudicataria — salvo poi decadere dall’aggiudicazione per mancato versamento del saldo nel termine — dell’immobile pignorato in una procedura esecutiva immobiliare, e il prezzo della successiva aggiudicazione del medesimo cespite.

A fondamento dell’opposizione la società deduceva la mancata menzione, nel bando di vendita, della penale prevista in caso di vendita a prezzo inferiore e la mancanza di colpa nell’inadempimento. La fase di merito si concludeva con il rigetto dell’opposizione. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 570 e 587 cod. proc. civ., sostenendo che il dovere di trasparenza avrebbe imposto di inserire nel bando di vendita la condizione relativa alla penale stabilita dal comma 2 dell’art. 587. La censura è stata ritenuta infondata.

La Corte ha osservato che proprio il testo dell’art. 587, comma 2, cod. proc. civ. — ribadito dall’art. 177, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. — costituisce la miglior dimostrazione della correttezza della decisione impugnata. Non solo non è previsto alcun obbligo normativo di inserire nell’avviso di vendita avvertimenti circa le conseguenze dell’inadempienza, ma non può nemmeno sostenersi che si tratti di clausole contrattuali.

Quanto al dovere di trasparenza nella vendita giudiziaria, richiamando Cass., Sez. 3, n. 11171 del 2015 e Cass., Sez. 3, n. 32136 del 2019, la Corte ha precisato che esso non concerne le disposizioni di legge di automatica e inderogabile applicazione, quali gli artt. 587, comma 2, cod. proc. civ. e 177 disp. att. cod. proc. civ., che non incidono sulla formazione del consenso degli interessati all’acquisto né possono ingenerare un loro legittimo affidamento. Sarebbe paradossale che il bando dovesse riportare il testo normativo e che il mancato richiamo di una disposizione inderogabile ne consentisse la disapplicazione. Anche la dedotta ineguaglianza tra i partecipanti è stata giudicata manifestamente infondata, in forza del principio ignorantia legis non excusat.

Con il secondo motivo la ricorrente deduceva la violazione degli artt. 587 cod. proc. civ. e 1218 cod. civ., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato l’impossibilità della prestazione per causa non imputabile. La censura è stata dichiarata inammissibile: il giudice di merito aveva illustrato le ragioni dell’inescusabilità del mancato versamento, e la ricorrente mirava a sottoporre tali circostanze a un nuovo vaglio di legittimità. Il motivo è inammissibile anche perché dalla dedotta scusabilità dell’inadempienza si vorrebbe far discendere l’inapplicabilità dell’art. 587, comma 2, cod. proc. civ., che costituisce automatica e ineludibile conseguenza della pronuncia di decadenza, provvedimento contro il quale non era stata proposta tempestiva opposizione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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