Ammonimento e canone del più probabile che non (TAR Lombardia n. 378 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il presupposto del provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, è costituito dalle medesime condotte che integrano il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen., ossia condotte reiterate di minaccia o molestia idonee a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a costringere la persona offesa ad alterare le proprie abitudini di vita. L’amministrazione non è tenuta ad accertare l’elemento soggettivo dell’agente, come avviene in ambito penale, né i presupposti della misura devono essere dimostrati secondo il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio. È sufficiente un quadro indiziario che, alla luce della regola di giudizio del più probabile che non, consenta di ritenere l’agente autore del comportamento reiterato avvertito come molesto dalla vittima. Il potere di ammonimento è espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile in sede giurisdizionale nei limiti del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza e della proporzionalità. La mancata presentazione della querela, lungi dal precludere la misura, ne costituisce condizione di ammissibilità.
Il Fatto
Il ricorrente era destinatario di un provvedimento di ammonimento emesso dalla Questura di Milano ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, con il quale gli si contestava di aver posto in essere atti riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen. nei confronti di una terza persona, ingenerando in quest’ultima un perdurante stato di ansia e di paura e inducendola a modificare le proprie abitudini di vita.
Il ricorrente impugnava dapprima in via gerarchica il provvedimento questorile. Il Prefetto, espletata l’istruttoria e acquisita la nota della Questura del 24.5.2024 nonché una memoria della controparte, respingeva il ricorso gerarchico confermando l’ammonimento. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso giurisdizionale, deducendo la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009 e i vizi di eccesso di potere, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, contestando in radice la sussistenza delle condotte ascrittegli e lamentando che la valutazione amministrativa si fondava unicamente sulle accuse della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il perimetro normativo della misura. L’art. 8 del d.l. n. 11/2009 consente alla persona offesa di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza e di chiedere al Questore l’ammonimento fino a quando non sia proposta querela per i reati di cui agli artt. 612-bis e 612-ter cod. pen. Il Questore, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge. Il presupposto della misura coincide dunque con le condotte reiterate di minaccia o molestia che integrino la fattispecie di cui all’art. 612-bis cod. pen.
Il Tribunale sottolinea la natura preventiva dell’ammonimento, deputato a svolgere una funzione di dissuasione rispetto ai comportamenti sanzionati penalmente e a evitare che le condotte sfocino in forme più gravi di violenza. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 7486/2023 e n. 748/2023), il Collegio chiarisce che la valutazione discrezionale dell’amministrazione deve accertare la sussistenza di una condotta imputabile all’agente e la lesione al benessere psico-fisico della persona offesa, mentre non è necessario l’accertamento dell’elemento soggettivo.
Sul piano probatorio, la sentenza enuncia il criterio decisivo: i presupposti della fattispecie di ammonimento non vanno dimostrati secondo il canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio, che avvince il giudizio penale (Cass. pen., Sez. V, n. 5958 del 2024), ma possono fondarsi su un quadro indiziario valutato secondo la regola del più probabile che non. Quanto al sindacato giurisdizionale, il potere di ammonimento è caratterizzato da ampia discrezionalità, sindacabile nei limiti del travisamento dei fatti, dell’irragionevolezza e della proporzionalità.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che l’istruttoria amministrativa ha esaminato gli scritti difensivi e si è basata su un quadro fattuale ampio: dopo la fine della relazione, il ricorrente ha inoltrato numerose telefonate e messaggi, avanzato insistenti richieste di incontri chiarificatori e contattato amici comuni per ottenere notizie sulla vita privata della ragazza, che si è vista costretta a bloccare l’accesso al proprio numero e ai propri account social. Il quadro si fonda non solo sulle dichiarazioni della persona offesa ma anche su riscontri documentali acquisiti dalla Questura in sede di ricorso gerarchico.
Il Tribunale precisa che, sebbene non sia provato che gli account sconosciuti che hanno contattato la controinteressata siano a lui collegati, gli elementi raccolti consentono di ritenere legittima la valutazione amministrativa secondo la regola del più probabile che non in ordine all’imputabilità della condotta. Le censure del ricorrente, volte a ottenere la prova del reato secondo criteri penalistici, sono pertanto irrilevanti rispetto alla natura e alla funzione della misura. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese tra ricorrente e amministrazione e nessuna statuizione nei confronti della controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 612-bis c.p. – Atti persecutori
- Art. 612-ter c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti