Conferma annuale e possesso del certificato biologico alla data di riferimento regionale (TAR Sicilia n. 4136 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di sostegno all’agricoltura biologica articolate in domanda iniziale e domande di conferma annuale, il requisito del possesso del certificato di conformità deve essere verificato alla data di riferimento regionale e non alla data del decreto di pagamento. Il procedimento amministrativo a formazione progressiva si conclude solo con l’effettiva erogazione delle somme sul conto del beneficiario: prima di tale momento l’Amministrazione non esercita poteri di autotutela, ma interviene in sede di istruttoria di primo grado, eventualmente integrata da elementi sopravvenuti. La mancata richiesta del certificato all’organismo di controllo integra inadempimento del beneficiario.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola dedita a mandorle e olive, aveva presentato nel 2015 domanda di ammissione alla Misura 11 del PSR Sicilia 2014/2020, operazione 11.2.1, per il mantenimento dell’agricoltura biologica. La domanda era stata ritenuta ammissibile e, con decreto del 10.12.2019, ne era stato disposto il pagamento per l’annualità 2016. La somma non veniva però materialmente corrisposta: nel 2021 l’Ispettorato provinciale contestava l’assenza del certificato di conformità alla data di riferimento regionale fissata all’11.7.2016 e, con provvedimento n. 200 del 6.8.2021, escludeva la domanda dagli aiuti.
Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia deducendo, tra l’altro: la consumazione del potere per effetto del decreto di liquidazione; l’intervenuto decorso del termine di dodici mesi per l’autotutela; il difetto dei presupposti, essendo il certificato stato rilasciato il 3.12.2018, prima del decreto di pagamento, e coerente con i termini di conversione biennale e triennale delle colture perenni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso perché infondato. Sul primo e sul secondo motivo osserva che quello in esame è un procedimento amministrativo a formazione progressiva, cui partecipano più Amministrazioni e che si conclude solo al momento dell’effettiva erogazione dei benefici sul conto dell’interessato. Solo tale momento segna il confine tra conclusione del procedimento e necessità di esercitare il potere di secondo grado.
Prima di allora si resta in sede di procedimento di primo grado: l’Amministrazione era non solo legittimata ma tenuta a intervenire, tanto più che era medio tempore emerso un elemento istruttorio ulteriore, consistente in un bug del sistema informatico che aveva restituito esito positivo al controllo sul possesso del certificato. Si tratta di tipica istruttoria incompleta, successivamente integrata: non occorreva quindi spendere i poteri di autotutela.
Nel merito, il Collegio ritiene corrette le argomentazioni dell’Amministrazione. Quella del 2016 non era una domanda iniziale di sostegno, ma una domanda di conferma annuale rispetto alla domanda del 2015. Ne consegue che il termine ultimo per il possesso dei certificati è la data di riferimento regionale, e non quella di pagamento. La deroga prevista dal decreto n. 4188 del 20.6.2016 riguardava infatti solo la domanda iniziale, mentre per le domande di conferma non era stata concessa alcuna deroga.
Ad abundantiam, il Tribunale rileva che, anche aderendo alla tesi del ricorrente — nuova annualità slegata dalla precedente per riconversione —, questi non aveva comunque richiesto all’organismo di controllo il certificato di conformità in conversione, necessario in pendenza del periodo di transizione. Dalla documentazione risultava pubblicato sul SIB il solo documento giustificativo.
Il ricorso è quindi rigettato nel merito, con compensazione delle spese in ragione della complessità in fatto e della risalenza della vicenda.
Nota della Redazione
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