Revoca del divieto di detenzione armi e autonomia del giudizio amministrativo (TAR Sicilia n. 4131 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti ex art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 non ha finalità sanzionatoria, ma funzione cautelare a tutela dell’incolumità pubblica, e si fonda su una prognosi di inaffidabilità che non presuppone l’accertato abuso, essendo sufficiente un ragionevole rischio desumibile dagli elementi esaminati. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale e non richiede il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il destinatario di un divieto a efficacia permanente ha un interesse protetto al riesame dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze, ma tali condizioni aprono il procedimento di revoca senza vincolarne l’esito. La riabilitazione, individualmente considerata, non fonda la revoca, né il mero decorso del tempo fa venire meno l’attualità del pericolo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva subito nel 2010 una perquisizione domiciliare con sequestro di un fucile e di munizioni, alcune non denunciate. Il procedimento penale si era chiuso con assoluzione per la custodia dell’arma e condanna a pena di ammenda per la detenzione di munizioni a palla. Nel 2011 il Prefetto aveva decretato il divieto di detenere armi e munizioni. Ottenuta nel 2020 la riabilitazione, l’interessato aveva chiesto la revoca del divieto; la Prefettura aveva rigettato l’istanza con provvedimento del 5 dicembre 2020.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, carenza e contraddittorietà della motivazione. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato: il divieto svolge una funzione cautelare e si basa su una valutazione prognostica di elementi che possono anche non avere rilevanza penale. Non occorre dimostrare un concreto abuso, essendo sufficiente un ragionevole rischio. La detenzione di armi costituisce fatto eccezionale, in deroga al divieto dell’art. 699 cod. pen. e dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Il TAR riconosce che il provvedimento inibitorio a efficacia permanente non può protrarsi sine die. Il destinatario ha un interesse protetto a ottenere un aggiornamento della propria posizione dopo un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze. Tali condizioni, tuttavia, aprono il procedimento di revoca senza vincolarne l’esito.

Nel merito, i motivi sono infondati. Le valutazioni dell’Autorità amministrativa sono autonome rispetto a quelle del giudice penale: il pericolo di abuso è apprezzato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, con grado di verosimiglianza del “più probabile che non”. L’Amministrazione può valorizzare fatti privi di rilevanza penale, purché l’apprezzamento non sia irragionevole e sia motivato in modo congruo.

La Prefettura ha riesaminato la posizione e confermato il divieto. Il mero decorso del tempo non implica la perdita dell’attualità del pericolo: occorrono fatti che smentiscano la persistenza del giudizio negativo. La riabilitazione non può fondare da sola la revoca, data l’autonomia tra giudizio penale e amministrativo. L’ultimo reato è specificamente connesso alla materia delle armi e risale al 2010, non a quarant’anni prima.

Il Collegio ritiene inconferenti il richiamo alle condanne non ostative al porto d’armi e alla relazione dei Carabinieri, che segnala solo l’assenza di ulteriori elementi contrari. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese. Il TAR dà inoltre atto del rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato e della mancata proposizione al magistrato competente ai sensi dell’art. 126, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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