Nomina del sottocapo pilota tra discrezionalità tecnica e motivazione per relationem (TAR Sicilia n. 3575 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del secondo sottocapo pilota, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, cui spetta modulare i quattro criteri ivi previsti senza gerarchia imposta dalla norma. Il sindacato del giudice amministrativo resta nei limiti della verifica di logicità, congruenza e ragionevolezza, restando preclusa la sostituzione del proprio giudizio a quello del Comandante del porto. La valutazione comparativa dei titoli ex art. 105 del medesimo Regolamento, del servizio effettivo e della storia professionale dei candidati, comprese le note di richiamo, integra legittimo esercizio del potere. Il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem con il richiamo agli atti istruttori resi accessibili all’interessato, senza che ciò Integri motivazione postuma. Il deposito documentale oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. è inutilizzabile.

Il Fatto

La Capitaneria di porto di Messina chiedeva alla corporazione dei piloti dello Stretto la terna dei candidati alla nomina di secondo sottocapo pilota. La terna comprendeva tre piloti effettivi. Esperita l’istruttoria presso le Capitanerie di iscrizione e presso quelle di Reggio Calabria e Gioia Tauro, il Capo del Compartimento nominava con decreto n. 117/2024 del 21.10.2024 uno dei candidati, con decorrenza dall’1.10.2024.

Il candidato non prescelto impugnava il decreto davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti e carenza di istruttoria sulla posizione del controinteressato. Chiedeva inoltre l’ordine di esibizione di atti relativi a procedimenti sanzionatori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività del deposito documentale del 30.10.2025. Alla stregua dell’art. 73, comma 1, c.p.a., la produzione è avvenuta oltre il termine perentorio di quaranta giorni liberi prima dell’udienza. Il documento è pertanto inutilizzabile; se ne rileva comunque l’irrilevanza, perché successivo all’adozione dell’atto impugnato.

Nel merito, il Tribunale qualifica la nomina come espressione di discrezionalità tecnica. I criteri dell’art. 113, comma 2, Reg. Cod. Nav. — competenza tecnica, capacità direttiva, maggiori titoli ex art. 105, servizio effettivo — non sono graduati dalla norma. Solo per i titoli e per il periodo di servizio il margine è assente, trattandosi di accertamento; per competenza tecnica e capacità direttiva lo scrutinio investe la storia professionale del candidato e resta sindacabile solo se macroscopicamente irragionevole.

Il decreto richiama espressamente i fascicoli personali, i precedenti di servizio, i curriculum e gli atti d’ufficio. Il ricorrente e il controinteressato riportano identico punteggio sul servizio effettivo; il primo prevale sui titoli ex art. 105. Il Comandante ha quindi attribuito peso specifico alle risultanze della Capitaneria di Gioia Tauro, segnatamente alla nota di apprezzamento del controinteressato e alla lettera di richiamo indirizzata al ricorrente. La valorizzazione negativa di quest’ultima non è vizio sintomatico: essa incide sulla capacità tecnica, specie in relazione all’omessa informazione all’Autorità marittima di un evento straordinario a bordo.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il Comandante apprezza titoli e qualità con giudizio unico, complessivo e inscindibile (Cons. Stato, sez. IV, n. 843 del 2016). La motivazione per relationem è ammessa quando gli atti richiamati siano indicati e resi disponibili (Cons. Stato, sez. V, n. 1513 del 2025; n. 5520 del 2024; n. 265 del 2023): il ricorrente vi ha avuto accesso e li ha contestati nel merito, senza che l’attività difensiva dell’Amministrazione integri motivazione postuma.

Il secondo motivo è infondato: l’istruttoria ha coinvolto anche le Capitanerie di Reggio Calabria e Gioia Tauro e non si ravvisa alcuna omissione. La richiesta istruttoria è respinta perché duplicativa. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per eccezionali motivi ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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