Divieto di prosecuzione dell’attività e SCIA inoperante per mancata disponibilità di parcheggi (TAR Lombardia n. 610 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione certificata di inizio attività che risulti condizionata, fin dall’origine, alla concreta disponibilità di parcheggi dedicati all’utenza deve considerarsi oggettivamente inoperante quando l’impedimento di fatto all’utilizzo del parcheggio rende impossibile l’esercizio dell’attività. In tal caso, il divieto di prosecuzione dell’attività emanato dall’amministrazione è legittimo, a prescindere dall’effettiva configurabilità di una servitù di parcheggio ai sensi dell’art. 1062 c.c., circostanza la cui verifica non rileva ai fini della concessione della tutela cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato una segnalazione certificata di inizio attività per la riattivazione di un’unità commerciale già esistente, destinata all’esercizio di vicinato nel settore non alimentare. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale era stata condizionata, sin dall’inizio, alla concreta disponibilità di parcheggi dedicati all’utenza.
Il Comune e lo Sportello Unico Attività Produttive hanno adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività per mancata conformazione della pratica, preceduto da una comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. La società ha impugnato tali atti dinanzi al TAR, chiedendone la sospensione in via cautelare, deducendo tra l’altro la costituzione di una servitù di parcheggio sui terreni della controinteressata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’autorizzazione commerciale era stata fin dall’inizio condizionata alla concreta disponibilità di parcheggi dedicati all’utenza. Tale condizione costituiva un presupposto essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale oggetto della segnalazione.
Secondo il TAR, l’attuale impedimento di fatto all’utilizzo del parcheggio inerente all’attività di vicinato rende la SCIA oggettivamente inoperante. Tale circostanza è emersa dalla stessa relazione tecnica di avvio della pratica, allegata al ricorso, nella quale la stessa interessata aveva evidenziato tale criticità.
La Corte ha quindi ritenuto che, a prescindere dall’effettiva configurabilità della servitù coattiva di passaggio ex art. 1062 c.c. sui terreni della controinteressata – circostanza peraltro recisamente contestata dalla proprietaria dei terreni –, non sussistessero i presupposti per la concessione della tutela cautelare richiesta.
La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di fase. Il provvedimento è stato adottato nella camera di consiglio del 20 maggio 2026, con conferma della giurisdizione e della competenza del Tribunale amministrativo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.