Aiuti de minimis e garanzie pubbliche: la deroga non esenta dal massimale (TAR Abruzzo n. 254 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che esclude l’accesso ai benefici di garanzia pubblica dalle cause di esclusione dalla procedura non comporta che gli importi delle garanzie ricevute restino esclusi dal calcolo del massimale de minimis. L’ammissione alla procedura e la verifica del massimale costituiscono passaggi distinti: la prima attiene ai requisiti di partecipazione, la seconda al rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013. Il bando non può derogare alla norma comunitaria in virtù del principio di primazia del diritto dell’Unione. La verifica demandata all’amministrazione si estende alla consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, le cui risultanze il ricorrente deve contestare nel merito e non solo sul piano formale.

Il Fatto

La società ricorrente presenta in via telematica domanda di finanziamento nell’ambito del Bando ISI 2018 dell’INAIL, per un importo di € 130.000,00, destinato alla bonifica da materiali contenenti cemento-amianto di un immobile di sua proprietà. L’importo richiesto corrisponde al massimo concedibile, pari al 65% del costo del progetto.

Dopo la pubblicazione dell’elenco definitivo dei candidati ammessi e l’invio della documentazione richiesta, l’INAIL comunica che la domanda non ha superato le verifiche: sommando il finanziamento richiesto agli aiuti già percepiti nel triennio, l’impresa supererebbe il massimale di € 200.000,00 previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013. Le osservazioni difensive non modificano l’esito e l’amministrazione emette il provvedimento di diniego. La società impugna il diniego davanti al TAR Abruzzo, chiedendo anche l’accertamento del diritto al finanziamento e la condanna dell’istituto all’erogazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso concentrandosi sul rapporto tra l’art. 7 del Bando ISI 2018 e l’art. 2 del medesimo avviso. La prima disposizione si limita a stabilire che l’accesso ai benefici di garanzia pubblica non costituisce causa di esclusione dalla procedura. Non contiene invece alcuna previsione che sottragga quegli importi alla sommatoria rilevante ai fini del massimale de minimis.

La ricorrente sostiene l’opposto: poiché le garanzie pubbliche non precludono la partecipazione, esse non dovrebbero essere computate nel calcolo delle soglie. Il TAR ritiene che la tesi confonda due piani. L’ammissibilità della domanda dipende dai requisiti di partecipazione; il finanziamento resta subordinato alla condizione che la somma concessa, unita agli aiuti del triennio di osservazione, non superi il tetto comunitario. La clausola del bando, quindi, opera sul piano dell’accesso e non su quello del cumulo.

Il Collegio aggiunge un argomento di sistema: il bando non avrebbe potuto in ogni caso derogare al Regolamento UE n. 1407/2013, norma di rango comunitario, in forza del principio di primazia del diritto dell’Unione sugli atti interni. La verifica del massimale non costituisce quindi un’applicazione illegittima o eccentrica della disciplina, ma l’adempimento di un vincolo che l’amministrazione è tenuta a rispettare.

Quanto all’istruttoria, le visure eseguite presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato hanno evidenziato aiuti già fruiti per € 174.668,82. Sommato ai € 130.000,00 richiesti, l’importo supera la soglia di € 200.000,00. Il TAR considera manifestamente infondata anche la doglianza sull’omessa richiesta della dichiarazione de minimis: la società contesta un profilo formale senza attaccare nel merito le risultanze del registro.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in € 2.000,00 oltre accessori in favore dell’INAIL.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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