Pena base nel rito abbreviato è quella concretamente inflitta (Cass. pen. Sez. 1 n. 10063 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, la riduzione di pena per il rito abbreviato opera prima del criterio moderatore del cumulo materiale di cui all’art. 78 cod. pen. In applicazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la pena base da cui calcolare gli aumenti per i reati satellite è quella concretamente inflitta dal giudice della cognizione, non quella virtuale determinata prima della riduzione per il rito. Il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen. si applica, eventualmente, solo alla pena finale complessivamente quantificata.

Il Fatto

La Corte di Appello di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva riconosciuto la continuazione tra i fatti oggetto di diverse sentenze di condanna, tra cui una a venti anni di reclusione emessa all’esito di giudizio abbreviato. Nel rideterminare la pena, il giudice aveva preso come base non la pena concretamente inflitta di venti anni, ma quella virtuale di trenta anni, calcolata prima della riduzione di un terzo per il rito. Su tale base aveva poi applicato gli aumenti per i reati satellite e, solo in un secondo momento, aveva operato la riduzione per l’abbreviato e applicato il criterio moderatore dell’art. 78 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Il Procuratore Generale ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e degli artt. 661 e 187 disp. att. cod. proc. pen., sostenendo che la pena base in sede esecutiva deve essere quella inflitta in concreto, già comprensiva della riduzione per il rito abbreviato.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, richiamando la distinzione, ormai consolidata, tra le regole di calcolo applicabili nel giudizio di cognizione e quelle proprie della fase esecutiva. Nel giudizio di cognizione, la riduzione per l’abbreviato si applica dopo la determinazione della pena in osservanza delle norme sul concorso di reati, incluso il limite dei trenta anni di cui all’art. 78 cod. pen. Differentemente, in sede di esecuzione, la riduzione per il rito deve essere calcolata con riferimento a ogni singolo aumento e opera prima del criterio moderatore del cumulo materiale.

La Suprema Corte ha precisato che, in applicazione dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la pena base per la continuazione è quella in concreto inflitta dal giudice della cognizione per la violazione più grave. Tale pena è quella finale, già ridotta per l’abbreviato, e non quella “virtuale” indicata nella motivazione della sentenza di condanna. A tale pena vanno operati i singoli aumenti per i reati satellite, sia per quelli per cui la continuazione è già stata applicata, sia per quelli nuovi.

Pertanto, il giudice dell’esecuzione, avendo erroneamente preso le mosse dalla pena virtuale di trenta anni e avendo applicato la riduzione per il rito solo successivamente, è incorso in un errore di diritto. La Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza impugnata, enunciando il principio di diritto per il nuovo giudizio: la riduzione per il giudizio abbreviato deve essere considerata avendo riguardo alla pena concretamente inflitta, e il criterio moderatore di cui all’art. 78 cod. pen. opera, eventualmente, solo per la pena finale complessivamente quantificata.

Nota della Redazione

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