Estinzione del rapporto per pena accessoria e decorrenza della perdita del grado (Cons. Stato n. 7297 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’estinzione del rapporto di pubblico impiego per effetto della pena accessoria prevista dall’art. 32-quinquies cod. pen. consegue alla decisione del giudice dell’esecuzione penale e opera indipendentemente da un provvedimento dell’amministrazione, che ne è mera ricognizione. Le relative contestazioni vanno proposte in sede penale. Per i militari la decorrenza della perdita del grado è disciplinata dall’art. 867, comma 5, c.o.m., richiamato dall’art. 622, comma 1-bis, c.o.m.: essa retroagisce, ai soli fini giuridici, alla data di applicazione della sospensione precauzionale, se a quella data pendeva un procedimento penale conclusosi con la perdita del grado e il militare non è stato riammesso in servizio. Le vicende relative all’annullamento della destituzione automatica e alla decorrenza della perdita del grado ex art. 867, comma 5, c.o.m. non incidono sul diverso istituto dell’estinzione del rapporto.

Il Fatto

Il ricorrente, allora appuntato dei Carabinieri, veniva sospeso dal servizio nel 2007, a seguito di custodia cautelare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge n. 1168/1961. Seguivano ulteriori provvedimenti di sospensione, da ultimo quello del 25 maggio 2012 adottato ex art. 919, comma 3, lett. a), c.o.m., nonché la sanzione della perdita del grado del 30 settembre 2015 ex art. 866, comma 1, c.o.m.

La sanzione veniva annullata dal Consiglio di Stato nel 2020, essendo nelle more intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2016, che ha dichiarato illegittime le disposizioni sulla perdita del grado senza giudizio disciplinare per l’interdizione temporanea dai pubblici uffici. Riavviato il procedimento disciplinare, la Corte d’appello di Bologna, in sede di esecuzione penale, dichiarava l’estinzione del rapporto di impiego ex art. 32-quinquies cod. pen. L’amministrazione ne prendeva atto con atto del 14 ottobre 2021, fissando la decorrenza al 9 gennaio 2007 “ai soli fini giuridici”. Il TAR respingeva il ricorso e l’appellante ha contestato la sola data di decorrenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma che il provvedimento del 14 ottobre 2021 si limita a dare esecuzione alla sanzione penale accessoria disposta dal giudice dell’esecuzione. Gli effetti estintivi del rapporto si sarebbero prodotti anche senza alcun atto amministrativo, meramente ricognitivo. La legittimità dell’applicazione della pena accessoria poteva quindi essere contestata soltanto in sede penale.

Richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 268 del 2016, il Consiglio di Stato sottolinea come la stessa abbia ritenuto giustificati gli effetti automaticamente estintivi dell’art. 32-quinquies cod. pen. quando la fattispecie penale sia radicalmente incompatibile con il rapporto di impiego.

Quanto alla decorrenza, la regola generale la riconduce al momento in cui è divenuta esecutiva la sentenza penale. Per i militari opera però la disciplina speciale: l’art. 622, comma 1-bis, c.o.m. richiama l’art. 867, comma 5, c.o.m., che fissa la decorrenza giuridica alla data di applicazione della sospensione precauzionale, salvo che il militare sia stato riammesso in servizio. Nel caso concreto la sospensione decorreva dal 9 gennaio 2007, con procedimento penale pendente e conclusosi con la perdita del grado, senza alcuna riammissione.

Il Collegio ritiene irrilevanti le vicende relative all’annullamento della destituzione automatica ex art. 866 c.o.m.: la Corte costituzionale ha distinto nettamente l’estinzione del rapporto dalla destituzione automatica per interdizione temporanea. La sentenza del 2020 non aveva effetto ripristinatorio del servizio, lasciando all’amministrazione il potere disciplinare, poi correttamente archiviato.

I provvedimenti di sospensione non impugnati o divenuti inoppugnabili si sono consolidati. L’atto del 2021 ha riferito la decorrenza alla sospensione del 2007 solo “a fini giuridici”, restando le provvidenze economiche regolate dai provvedimenti di sospensione ormai definitivi. L’appello è pertanto infondato e respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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