Ammonimento per stalking: basta la base indiziaria, non la prova del reato (TAR Toscana n. 897 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ammonimento ex art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, l’Autorità di pubblica sicurezza non deve acquisire la prova richiesta per la condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali desumere, con adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o molesto, idoneo a determinare un perdurante e grave stato di ansia e paura nella vittima. Il provvedimento è legittimo anche in assenza della comunicazione di avvio del procedimento e della previa audizione dell’interessato, quando gli atti disponibili appaiano sufficienti secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità. Il diritto di accesso agli atti istruttori può essere legittimamente differito, prevalendo le esigenze di segretezza delle indagini e di tutela dei soggetti coinvolti, restando soddisfatta la garanzia partecipativa mediante l’avviso di procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto di ammonimento emesso dalla Questura di Grosseto, adottato su istanza di una vicina di casa che aveva denunciato comportamenti ostili e persecutori nei propri confronti e delle due figlie. Secondo il ricorrente, lo strumento sarebbe stato impiegato per finalità diverse da quelle previste dal legislatore, sulla base di una ricostruzione dei fatti non veritiera e recepita acriticamente dall’Amministrazione.

Il ricorso articolava quattro censure: violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per non aver potuto conoscere integralmente le condotte contestate né visionare il supporto probatorio; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; carenza di motivazione; violazione dei principi di buon andamento ed efficienza. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge il ricorso. Sul primo e sul quarto motivo, relativi alle garanzie partecipative, il Collegio rileva che i fatti dedotti dalla denunciante hanno trovato molteplici riscontri nelle testimonianze raccolte dalla Questura, le quali, sommate e confrontate, hanno consolidato il quadro originario e confermato atteggiamenti persecutori reiterati.

Il punto centrale è la natura dell’accertamento. L’ammonimento si fonda su una base indiziaria e probabilistica, che informa l’intero diritto amministrativo della prevenzione: non serve la prova piena del reato, ma la sussistenza di elementi dai quali desumere, con adeguata attendibilità, un comportamento molesto potenzialmente degenerativo, secondo l’orientamento di Cons. Stato n. 6958/2021, n. 2599/2015 e n. 7486/2023.

Il Collegio aggiunge che il provvedimento è legittimo anche senza comunicazione di avvio e senza convocazione dell’interessato, tutte le volte in cui gli atti a disposizione appaiano sufficienti secondo il giudizio discrezionale dell’Autorità di P.S. (TAR Lazio n. 8968/2018; Cons. Stato n. 7486/2023). L’art. 8 citato risponde infatti a esigenze di celerità, dovendo interrompere immediatamente l’azione persecutoria.

Quanto al diniego di accesso, i giudici lo ritengono condivisibile in base all’art. 24 l. n. 241/1990 e all’art. 3, comma 1, lett. b), d.m. n. 415/1994: prevalgono le ragioni di segretezza delle indagini e di tutela dei terzi. La garanzia partecipativa resta salvaguardata mediante l’avviso di procedimento, che consente di formulare osservazioni, mentre non sussiste titolo all’accesso ai documenti attinenti ad attività investigativa in corso e alla identità delle fonti (Cons. Stato n. 5377/2018 e n. 10369/2022). Il ricorrente, del resto, non ha prospettato elementi ulteriori idonei a smentire il giudizio amministrativo.

Anche il difetto di istruttoria e di motivazione è escluso: il ricorrente era già stato ascoltato in occasione dell’esposto e la Questura ha acquisito numerosi verbali testimoniali. Egli non ha mai negato i comportamenti descritti, risultando poco credibile la loro riduzione a “questioni civilistiche”. In un procedimento di prevenzione non occorrono prove certe del fatto reato, potendo l’Autorità fondare il giudizio prognostico su elementi di fatto dai quali emerge la pericolosità sociale del destinatario. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese liquidate in euro 2.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *