Ampliamento cimiteriale e fascia di rispetto: difetto di interesse del proprietario assoggettato (TAR Puglia n. 10 del 07.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo già interamente ricadente nella zona di rispetto cimiteriale di duecento metri non ha interesse ad impugnare il provvedimento di ampliamento del cimitero, perché l’ampliamento non modifica né trasla la fascia di rispetto in suo danno. Ai sensi dell’art. 338, comma primo, R.D. n. 1265/1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, l’ampliamento cimiteriale produce il solo effetto di precludere la realizzazione di nuovi edifici entro il perimetro dell’impianto risultante dagli strumenti urbanistici vigenti. La limitazione del futuro ius aedificandi deriva dalla potestà conformativa del Comune, alla quale il fondo è già sottoposto indipendentemente dall’ampliamento. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per difetto originario di interesse, restando irrilevante la questione dell’abusività dei manufatti già esistenti.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un terreno con manufatto in agro di Bisceglie, ricadente nella zona di rispetto cimiteriale regolamentata dall’art. 49 delle N.T.A. La proprietà dista 54,49 metri dal muro perimetrale del cimitero esistente.
Con due deliberazioni consiliari il Comune ha adottato e poi approvato il progetto di ampliamento dell’area cimiteriale in variante al P.R.G., da realizzarsi sul suolo comunale posto a ponente in continuità con la sede esistente. La ricorrente ha impugnato gli atti, unitamente alla relazione tecnica dirigenziale e al parere favorevole dell’ASL, lamentando l’assenza di un previo vaglio di soluzioni alternative e la mancata considerazione degli oneri connessi alla demolizione dei manufatti nella fascia di rispetto. Comune e ASL si sono costituiti chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la prospettata cessazione della materia del contendere, che la ricorrente fondava sull’adozione del PUG nel gennaio 2023, asseritamente incompatibile con l’ampliamento. L’eccezione è respinta: il PUG non è stato approvato e dunque non è efficace, non potendo spiegare alcun effetto sulla destinazione dell’area.
Il nucleo della decisione è però l’eccezione di difetto originario d’interesse sollevata dal Comune. Il Collegio la ritiene fondata e chiarisce che la questione dell’effettiva abusività del manufatto e quella della preesistenza del vincolo cimiteriale restano sullo sfondo. Ciò che rileva è la collocazione del fondo, che dista solo 54,49 metri dal muro perimetrale del cimitero già esistente.
Su questa base il Tribunale esclude che l’ampliamento produca una modifica o una traslazione della fascia di rispetto in danno della ricorrente. La proprietà si trova già interamente all’interno della zona di rispetto di duecento metri, indipendentemente dall’intervento. L’ampliamento è previsto a ponente perché i restanti tre lati sono interclusi.
Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 338, comma primo, R.D. n. 1265/1934, come modificato dalla legge n. 166/2002, che vieta di costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di duecento metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti o, in difetto, esistente in fatto, salve le deroghe di legge. Da questa norma il Collegio ricava che l’ampliamento cimiteriale ha il solo effetto di non consentire la realizzazione di nuovi edifici nella fascia di rispetto.
La limitazione del futuro ius aedificandi discende dunque dalla potestà conformativa del Comune, cui il fondo è già assoggettato. L’interesse ad agire difetta pertanto in radice, e il ricorso è inammissibile. Lo sviluppo processuale della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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