Ampliamento edilizio: “superficie esistente” non equivale a superficie coperta (TAR Lombardia n. 990 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ampliamenti di attività produttive, la locuzione superficie esistente contenuta nelle norme tecniche di attuazione non è sinonimo di superficie coperta. Ove la norma ricolleghi il limite percentuale alla superficie esistente e riservi la nozione di superficie coperta al solo limite assoluto in metri quadrati, l’Amministrazione non può estendere alla prima la definizione dettata per la seconda. Il parametro del 50 per cento va pertanto calcolato sull’intera superficie del fabbricato interessato dall’intervento, e non sulla sola proiezione del piano sottotetto. È illegittimo, per conseguenza, il diniego di accertamento di conformità fondato su una lettura restrittiva della norma, nonché l’ordine di demolizione che su di esso si fonda.

Il Fatto

La società ricorrente presenta allo Sportello Unico per le Attività Produttive una istanza di accertamento di conformità relativa a un intervento edilizio realizzato su un immobile adibito a bar-ristorante nel territorio comunale. L’intervento consiste nella trasformazione di un pergolato in porticato e nella chiusura di un porticato, con ampliamento dell’area di somministrazione esterna.

Il Comune esprime parere negativo e il SUAP respinge l’istanza, ritenendo superato il limite di ampliamento previsto dall’art. 19.1 delle NTA del piano delle regole. Preso atto del rigetto, il Comune emette ordinanza di demolizione e ripristino. La società impugna dinanzi al TAR entrambi i provvedimenti con due ricorsi, poi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva. In sede cautelare l’ordinanza di demolizione viene sospesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura, comune a entrambi i ricorsi, di violazione dell’art. 19.1 delle NTA. La norma consente ampliamenti di attività produttive entro il limite del 50 per cento della superficie esistente e comunque entro 100 mq di superficie coperta.

Secondo il Comune, la locuzione “superficie esistente” andrebbe assimilata alla superficie coperta definita dall’art. 6 delle NTA, con conseguente riferimento alla sola proiezione del piano sottotetto, pari a 149,76 mq: l’ampliamento ammissibile non potrebbe quindi superare 74,88 mq.

Il TAR respinge questa lettura perché contrasta con il tenore letterale della norma. Il primo parametro è ricollegato alla “superficie esistente”, mentre la “superficie coperta” compare solo con riferimento al secondo parametro, quello assoluto dei 100 mq. Se il Comune avesse voluto ancorare anche il limite percentuale alla superficie coperta, avrebbe dovuto dirlo espressamente, richiamando la definizione dell’art. 6 delle NTA.

Quanto al richiamo dell’allegato B alla DGR 24 ottobre 2018, n. XI/695, il Collegio osserva che è stata proprio l’Amministrazione a introdurre nelle NTA la nozione di superficie esistente, assumendola come primo parametro: era dunque suo onere fornirne una definizione precisa. In mancanza, vale il significato comune delle parole, per cui la superficie esistente è l’intera superficie del fabbricato interessato dall’intervento.

Non è contestato tra le parti che, assumendo la superficie dell’intero fabbricato, l’ampliamento realizzato rientri nel limite di 100 mq. Il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità è pertanto illegittimo, con conseguente illegittimità dell’ordine di demolizione che ne costituisce l’atto derivato. I ricorsi riuniti sono accolti e gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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