Rinuncia all’azione in appello e annullamento senza rinvio della sentenza (Cons. Stato n. 8620 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia alla domanda proposta nel giudizio di primo grado non va confusa con la rinuncia agli atti del giudizio. La prima comporta una pronuncia che prende atto della volontà del ricorrente di rinunciare alla pretesa sostanziale e determina l’inammissibilità di una futura riproposizione della domanda; la seconda determina l’estinzione del processo, con pronuncia meramente processuale, restando la domanda riproponibile finché i termini per far valere la pretesa sostanziale siano aperti. Quando il ricorrente in primo grado rinunci al ricorso nel corso del giudizio di appello, sussiste una causa estintiva del giudizio che, pur in mancanza di una norma specifica nel codice del processo amministrativo analoga al previgente art. 34, comma primo, della l. n. 1034/1971, comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Il Fatto

La società ricorrente in primo grado aveva impugnato, davanti al TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, un permesso di costruire rilasciato in favore di una società confinante, insieme alle norme tecniche di attuazione del PIP e a una nota regionale. L’impugnazione riguardava un intervento di ampliamento di un opificio produttivo e investiva plurimi profili di asserita violazione della disciplina urbanistica ed edilizia, oltre a censure di ordine procedimentale.

Il TAR accoglieva il ricorso e annullava il titolo edilizio. La società titolare del permesso proponeva appello. Nel corso del giudizio la parte appellata manifestava, con nota del 7 ottobre 2024, la volontà di rinunciare al ricorso di primo grado, chiedendo la compensazione delle spese; la nota era sottoscritta per accettazione anche dall’appellante principale. La causa veniva trattenuta per la decisione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione dell’atto processuale intervenuto. La parte appellata ha rinunciato alla domanda, non agli atti del giudizio. La distinzione è decisiva sul piano degli effetti: la rinuncia agli atti apre a una pronuncia di mero estinzione del processo, mentre la rinuncia all’azione incide sulla pretesa sostanziale e ne preclude la riproposizione.

Su questo punto il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza, citando Consiglio di Stato, Sez. IV, 04 maggio 2018 n. 2666 e Consiglio di Stato, Sez. III, 21 giugno 2017 n. 3058. Da tali pronunce si trae il principio secondo cui la rinuncia all’azione comporta una pronuncia che prende atto della volontà del ricorrente di abbandonare la pretesa dedotta e rende inammissibile una futura riproposizione della domanda.

Il Collegio esamina poi la conseguenza sul giudizio di appello. Quando, nel corso di questo, il ricorrente in primo grado rinunci al ricorso e, di conseguenza, agli effetti della sentenza che lo ha definito, si determina una causa estintiva del giudizio. Tale effetto si produce anche in assenza, nel codice del processo amministrativo, di una norma analoga al previgente art. 34, comma primo, della l. n. 1034/1971. La giurisprudenza citata a sostegno — Consiglio di Stato, sez. VII, 12 ottobre 2023 n. 8894 e Consiglio di Stato, sez. V, 17 marzo 2024 n. 2894 — conduce all’annullamento senza rinvio della sentenza appellata.

Il percorso argomentativo della Corte non si spinge all’esame dei motivi di appello, assorbiti dall’effetto estintivo. Sulle spese, il Collegio dispone l’integrale compensazione tra le parti per il doppio grado di giudizio, in ragione della peculiare evoluzione della vicenda processuale.

Il dispositivo dichiara quindi estinto il giudizio, annulla senza rinvio la sentenza appellata, compensa le spese del doppio grado e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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