Ottemperanza del giudicato del giudice ordinario e Carta elettronica del docente (TAR Veneto n. 602 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di conseguire l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Quando la condanna consista nel rilascio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di attivare lo strumento e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, senza ulteriori accessori, non essendo tale importo equiparabile a voce retributiva. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, unitamente alla mancata spontanea esecuzione, giustifica la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza resa dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per ciascun anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna dell’Amministrazione al pagamento di complessivi € 1.500,00.
Notificata la sentenza presso il domicilio digitale dell’Amministrazione soccombente e divenuta la stessa definitiva, la ricorrente lamenta il decorso inutile del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché il capo condannatorio concernente il rilascio della Carta elettronica non è stato spontaneamente eseguito, la ricorrente domanda l’attivazione dello strumento con l’accredito della somma e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, regolarmente intimata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal disposto dell’art. 114 cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, allo scopo di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del titolo esecutivo. La sentenza da ottemperare risulta notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), del d.lgs. n. 149/2022, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertata la definitività della pronuncia, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Tribunale rileva che è circostanza di fatto incontestata la mancata esecuzione del titolo giudiziale.
Ne consegue la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e, per l’effetto, di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, perché tale importo non è equiparabile a voci retributive.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere nell’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario deve curare l’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e le fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.
Nota della Redazione
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