Infedele rappresentazione dello stato di fatto e poteri inibitori ex post sulla S.C.I.A. (TAR Liguria n. 135 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa o inesatta rappresentazione dello stato di fatto, dolosa o colposa, contenuta in una S.C.I.A. e rilevante ai fini del consolidarsi degli effetti abilitativi, integra un vizio del titolo idoneo a giustificare l’esercizio dei poteri inibitori ex post, anche oltre il termine di trenta giorni. In tal caso l’interesse pubblico all’eliminazione del titolo edilizio illegittimo risiede in re ipsa, non essendo configurabile un affidamento meritevole di tutela. Il potere inibitorio resta distinto dall’autotutela e non richiede il rispetto del termine di dodici mesi. La circostanza che la difformità ecceda le tolleranze costruttive del 2% e incida sulla determinazione di oblazione e oneri concessori esclude la qualificazione della stessa come mero errore materiale sanabile con rettifica grafica.
Il Fatto
La ricorrente acquista nel 2021 un appartamento in Laigueglia, oggetto di un permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2009 a seguito di domanda di condono presentata dai precedenti proprietari. Nel gennaio 2022 deposita una S.C.I.A. per opere di manutenzione straordinaria e, in assenza di rilievi, avvia i lavori.
Nel luglio 2022 il Comune avvia il procedimento per l’inibizione degli effetti della S.C.I.A., contestando che lo stato rappresentato nella segnalazione non corrisponde a quello risultante dal titolo in sanatoria: un incremento di superficie di circa mq 14,00 e di volume di circa mc 37,00. La ricorrente deduce un errore grafico del tecnico incaricato dai precedenti proprietari. Nel gennaio 2023 il Comune adotta i due provvedimenti inibitori impugnati. Il ricorso è proposto per violazione dei termini perentori dei poteri inibitori e per carenza istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il collegio premette la tardività della memoria di replica comunale, depositata oltre i termini, e ne esclude la considerazione. Nel merito rileva come le difformità tra quanto condonato e quanto rappresentato nella S.C.I.A. siano pacifiche, essendo state ammesse dallo stesso tecnico con nota dell’ottobre 2021, ancorché ricondotte a un errore formale di restituzione grafica.
Su tale premessa il Tribunale esclude la qualificazione in termini di irregolarità sanabile con semplice rettifica. La differenza di superficie e volume non rientra nelle tolleranze costruttive del 2% di cui all’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001 e rileva, se non altro, ai fini della corretta determinazione dell’oblazione e degli oneri concessori dovuti per la sanatoria speciale.
Da ciò la Corte trae un’alternativa: o l’infedele rappresentazione risaliva alla domanda di condono, viziando la regolarità delle opere sanate; oppure l’incremento è stato realizzato successivamente in assenza di titolo, e in tal caso l’abuso non può essere sanato con una S.C.I.A. non onerosa per manutenzione straordinaria. In entrambe le ipotesi la segnalazione ha rappresentato una situazione non conforme a quella autorizzata.
Ciò integra un vizio suscettibile di condurre all’annullamento del titolo edilizio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990, anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi richiamato dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, L. n. 241/1990. Il collegio precisa che, ancorché il Comune non abbia formalmente richiamato i commi 4 e 6-bis dell’art. 19 L. n. 241/1990, sussistevano tutti gli estremi per disporre i poteri inibitori ex post.
A fronte di una falsa o inesatta rappresentazione della realtà, rilevante o decisiva ai fini del provvedimento ampliativo o del consolidarsi degli effetti della S.C.I.A., l’interesse pubblico all’eliminazione di un titolo illegittimo risiede in re ipsa. Il collegio richiama la giurisprudenza costante sul punto, da ultimo T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, n. 2134 del 2023, e valorizza il pregiudizio all’erario per il mancato introito di oblazioni, oneri e sanzioni. Il ricorso è pertanto rigettato, con salvezza della facoltà di chiedere l’accertamento di conformità; le spese sono compensate in ragione dell’imputabilità delle difformità ai precedenti proprietari.
Nota della Redazione
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