Annullamento in autotutela del permesso di costruire per difformità dallo stato legittimato (TAR Campania n. 3917 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento volumetrico previsto dall’art. 4 della legge regionale Campania n. 19/2009 è legittimamente annullato in autotutela quando la consistenza dell’immobile posta a base del progetto difforme da quella effettiva legittimata da condono, con conseguente superamento dei limiti volumetrici assentiti. La mancanza di un titolo idoneo a legittimare lo stato dei luoghi rende inapplicabile il beneficio volumetrico ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 19/2009 e inammissibile la relativa istanza di ampliamento. Le difformità rispetto allo stato pregresso, accertate da raffronto documentale e sopralluogo, integrano il presupposto dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e non sono sanabili con la sola comunicazione di fine lavori. La comunicazione di avvio del procedimento, ritualmente ricevuta, esclude il vizio procedimentale dedotto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile in zona Bb del Comune di Napoli, otteneva un permesso di costruire per un ampliamento del 20% rispetto alla consistenza pregressa, legittimata da licenza edilizia e da un provvedimento di condono edilizio. Presentava poi una CILA per il miglioramento sismico e il cappotto termico dell’edificio.
A seguito di sopralluogo e di raffronto tra la documentazione allegata alla pratica edilizia e quella della sanatoria, il Comune accertava che lo stato dei luoghi era mutato nella sagoma, nella volumetria e nei prospetti rispetto alla consistenza legittimata. Con disposizione dirigenziale n. 541 del 19.06.2023 annullava in autotutela il permesso di costruire e dichiarava l’inefficacia della CILA. Il proprietario impugnava il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo vizi procedimentali, erronea istruttoria e violazione dell’art. 34-bis d.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la sequenza dei titoli edilizi e pone al centro della decisione la discrepanza tra quanto asseverato dal tecnico incaricato in sede di rilascio del permesso di costruire e quanto risultante dal provvedimento di condono. L’altezza interna del manufatto esterno dichiarata nel progetto è pari a mt. 3,30 (altezza lorda 3,60), mentre quella legittimata con il condono è di mt. 3,00 (altezza lorda 3,30).
Il Tribunale ritiene infondata la tesi del ricorrente secondo cui il sottotetto non sarebbe stato oggetto di sanatoria: il mezzanino con copertura a falda unica risulta presente e visibile nei grafici e nei rilievi allegati alla pratica di condono, nonché nella documentazione della procedura fallimentare richiamata dal Comune. Nei grafici della pratica edilizia, invece, si rappresenta una copertura piana definita terrazza di copertura.
Il Collegio aggiunge che il volume per pieno del locale in ampliamento è pari a circa 28,10 mc per una superficie di 11,05 mq, mentre la domanda di condono comprendeva anche la chiusura dello spazio rialzato antistante l’uscio, per 4,65 mq e 21,88 mc. Ne deriva che il ricorrente ha usufruito di un beneficio volumetrico maggiore rispetto a quello spettante, con superamento dei limiti dell’art. 4 della legge regionale n. 19/2009.
Quanto alle doglianze procedimentali, il TAR rileva che il provvedimento è stato regolarmente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ricevuta dalla parte. Le ulteriori difformità contestate non potevano ritenersi legittimate dalla semplice comunicazione di fine lavori, né le sorti del decreto di sequestro incidono sulla legittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.