Ottemperanza alle spese antistatutarie e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3921 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della sentenza che condanna l’amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatutario: la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente e legittima il primo a chiedere l’esecuzione del decisum. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 non è ancora decorso se il titolo non è stato notificato, e la sua notificazione è onere del creditore. Sulla somma liquidata spettano gli interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla data del passaggio in giudicato e fino al soddisfo. La rivalutazione monetaria è invece esclusa, trattandosi di debito di valuta soggetto al principio nominalistico di cui all’art. 1277 c.c., salvo prova del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., non fornita. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario o con il soddisfo.
Il Fatto
I ricorrenti, difensori che hanno assistito la parte vittoriosa in un precedente giudizio, agiscono per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 2674/2023, pubblicata il 03.05.2023, con cui il Comune resistente era stato condannato a pagare le spese di giudizio in loro favore quali difensori antistatutari.
Il Comune non si costituisce in giudizio. All’udienza camerale del 21.05.2025 la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’ottemperanza: il titolo è passato in cosa giudicata e l’istante ha assolto all’onere probatorio, documentando la notifica della sentenza all’amministrazione debitrice. Da quella notificazione decorre il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, norma richiamata testualmente nella decisione.
L’amministrazione non ha provato l’avvenuto adempimento, secondo l’onere processuale che grava su di essa in base a SS. UU. n. 13533/2001. Il ricorso è pertanto accolto.
Il Tribunale affronta poi la questione dell’esecuzione della condanna alle spese liquidate in favore del difensore antistatutario. Richiamando TAR Campania n. 5343/2014, TAR Campania n. 4326/2015 e Cons. Stato n. 7389/2005, afferma che la pronuncia instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore e la parte pubblica soccombente, legittimando il primo a proporre il giudizio di ottemperanza per conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione.
Sugli accessori la decisione distingue nettamente: gli interessi legali ex art. 1282 c.c. maturano dal passaggio in giudicato fino al soddisfo; la rivalutazione monetaria non è cumulabile, perché i compensi professionali costituiscono debiti di valuta soggetti all’art. 1277 c.c. e il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. va dimostrato, ciò che nella specie non è avvenuto (in termini, TAR Napoli n. 141/2020).
Il Collegio ordina il pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega e fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. secondo il parametro dell’interesse legale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione all’insediamento del commissario o al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1224 c.c. – Danni nelle obbligazioni pecuniarie
- Art. 1277 c.c. – Debito di somma di danaro
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie