Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo la modifica legislativa regionale (TAR Marche n. 914 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso proposto avverso atti amministrativi regionali di indirizzo e direttiva qualora, nel corso del giudizio, il legislatore regionale modifichi la norma primaria che costituiva il presupposto e l’oggetto della contestazione, facendo venir meno l’utilità concreta che il ricorrente avrebbe potuto conseguire dall’eventuale annullamento degli atti impugnati. In tal caso, la dichiarazione di improcedibilità discende dall’accertamento dell’inesistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione, non assumendo rilievo la circostanza che le parti concordino sulla compensazione delle spese, la quale resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice.
Il Fatto
Una Provincia impugnava dinanzi al TAR Marche una serie di deliberazioni e note della Regione Marche, concernenti gli indirizzi e le direttive rivolti agli enti delegati all’esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio, con particolare riferimento alla competenza all’accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 36-bis, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, nonché gli atti presupposti e connessi.
La Provincia riteneva lesivi i provvedimenti regionali che, a suo avviso, incidevano sulle competenze ad essa attribuite in materia. Nel corso del giudizio intervenivano la Regione Marche e le amministrazioni statali costituite, mentre altri soggetti indicati in ricorso non si costituivano. L’UPI Unione Province Marchigiane spiegava intervento ad adiuvandum.
La Motivazione del TAR
Il Tribunale, all’esito della camera di consiglio, ha rilevato che la Provincia ricorrente aveva depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, motivata dalla circostanza che la L.R. n. 19/2023, su cui si fondavano gli atti impugnati, era stata modificata dalla successiva L.R. n. 1 del 29 aprile 2026.
Tale evenienza, ha osservato il Collegio, aveva determinato il venir meno dell’utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto trarre dall’eventuale accoglimento del ricorso. Sul punto, il TAR ha valorizzato la dichiarazione di adesione alla carenza di interesse depositata dalla difesa della Regione, nonché il silenzio serbato dalle amministrazioni statali costituite, elementi da cui è emerso un quadro processuale univoco circa l’improcedibilità.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile, non ravvisando ragioni per una decisione nel merito. In relazione alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione, in parte in ragione dell’adesione della Regione alla dichiarazione di carenza di interesse, in parte per la oggettiva novità delle questioni trattate, che giustificava l’iniziativa processuale della ricorrente.
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Nota della Redazione
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