Annullamento d’ufficio della cittadinanza per pratica definita con credenziali illecite (Cons. Stato n. 1825 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana definita senza alcuna istruttoria, mediante l’uso illecito di credenziali informatiche e in violazione degli elementi ostativi segnalati, è affetta da un difetto assoluto di istruttoria che la rende radicalmente illegittima. L’annullamento d’ufficio è l’unico rimedio idoneo a salvaguardare l’interesse pubblico, la cui sufficienza può essere desunta dagli elementi emersi in sede penale. Il termine di dodici mesi dell’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241 del 1990 non si applica, perché l’atto concessivo della cittadinanza non è un provvedimento di autorizzazione né di attribuzione di vantaggi economici. Resta fermo il limite del termine ragionevole, che può eccedere l’anno quando il peculiare rilievo della cittadinanza per lo Stato-comunità impone di dare prevalenza alla tutela della legalità e della correttezza dell’azione amministrativa. L’eventuale buona fede del richiedente non incide sul giudizio di legittimità dell’autotutela, ma può essere ristorata per via risarcitoria.
Il Fatto
Il Ministero dell’Interno, con D.P.R. del 18 ottobre 2022, ha annullato d’ufficio la cittadinanza italiana concessa allo stesso ricorrente nel 2016 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91 del 1992. All’origine vi è una vicenda penale relativa alla definizione illecita di circa cinquecento pratiche di cittadinanza, gestite da una dipendente ministeriale e dal coniuge, condannati a seguito di patteggiamento nel maggio 2022.
Le verifiche amministrative hanno accertato che la pratica dell’interessato era priva di istruttoria, era stata definita con l’uso illecito di credenziali informatiche e non teneva conto degli elementi ostativi segnalati dalla Questura e dalla Prefettura. Il TAR Lazio, con sentenza n. 12285/2025, ha respinto il ricorso. L’interessato ha proposto appello, deducendo la propria estraneità ai fatti di reato, la violazione del legittimo affidamento e del termine dell’art. 21-nonies.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello richiamando la continuità con le precedenti pronunce della Sezione, tra cui Cons. Stato, Sez. III, n. 5508 del 2023 e n. 4167 del 2024, secondo cui gli elementi emersi in sede penale sono sufficienti a integrare le ragioni di interesse pubblico che giustificano l’autotutela. Il procedimento è stato definito in carenza di completa istruttoria e tramite la credenziale informatica del dirigente competente. La riconducibilità della pratica ai fatti oggetto di indagine non è contestata.
Il Consiglio di Stato precisa che l’assenza di concreti elementi di responsabilità dell’appellante nel provvedimento impugnato non scalfisce il legame tra la genesi della concessione e la fattispecie criminosa. La buona fede dell’interessato non smentisce l’incidenza dei reati accertati sull’adeguatezza del provvedimento rispetto all’interesse pubblico. L’eventuale lesione dell’affidamento potrà essere ristorata con azione risarcitoria nei confronti dei soggetti responsabili.
Quanto alla discrezionalità che connota la materia, in assenza di un procedimento lecitamente concluso la sussistenza dei requisiti non può essere accertata in via giudiziale. Sul termine di dodici mesi il Collegio ne rileva l’inapplicabilità, perché l’atto di concessione della cittadinanza non appartiene al novero dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, in linea con Cons. Stato, Sez. III, n. 2020 del 2025 e n. 1619 del 2025. Resta il limite del termine ragionevole: il rilievo della cittadinanza per lo Stato-comunità impone di dare prevalenza alla legalità, con la conseguenza che l’annullamento può perfezionarsi anche a distanza di anni.
Il Collegio rigetta l’appello e compensa le spese. Stabilisce inoltre che il Ministero dovrà pronunciarsi sull’originaria istanza a prescindere da una nuova richiesta dell’interessato e che, in sede di riedizione del potere, le vicende penali non potranno essere considerate di per sé motivi ostativi in assenza di emersi elementi di responsabilità.
Nota della Redazione
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