Revoca del nulla osta per mere irregolarità procedurali successive all’ingresso (TAR Campania n. 2786 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato non può essere disposta in presenza di mere irregolarità procedurali relative alla fase successiva all’ingresso dello straniero e alla stipula del contratto di soggiorno, né in ragione di errori documentali sanabili. L’amministrazione deve distinguere tra requisiti attinenti al rilascio dell’autorizzazione all’ingresso e requisiti inerenti al perfezionamento del contratto di soggiorno, poiché solo rispetto ai primi la caducazione della fattispecie legittimante l’ingresso è giustificata. L’art. 22, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, che consente la revoca per frode o falsificazione documentale, è applicabile ai soli atti inerenti al rapporto di lavoro, non a quelli accessori. Il diniego opposto a una delega legittima e motivata, in presenza di oggettivo impedimento di salute del datore, integra eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e soccorso istruttorio.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina dello Sri Lanka, otteneva dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli il nulla osta al lavoro subordinato per mansioni di assistenza alla persona, in favore di una datrice di lavoro anziana e affetta da patologie invalidanti. A seguito del rilascio, la lavoratrice faceva regolare ingresso in Italia.
Convocata per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la datrice di lavoro, oggettivamente impossibilitata a presenziare per le proprie condizioni di salute, delegava il figlio convivente, munito di delega scritta, documenti di identità e certificazione sanitaria. L’operatore dello Sportello rifiutava di procedere, non ritenendo sufficiente la delega semplice. Seguiva preavviso di revoca e quindi il provvedimento definitivo dell’11 giugno 2025, fondato su tre motivi ostativi. La ricorrente impugnava, e il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza n. 2515/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso ravvisando eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza manifesta e violazione dei principi di proporzionalità e leale collaborazione. I primi due motivi di revoca — mancata presentazione dei documenti del datore e mancata adesione alla convocazione — riposano su una valutazione formalistica che ignora le risultanze documentali attestanti l’impedimento di salute.
Il rifiuto opposto dall’operatore, motivato dall’esigenza di prevenire abusi per i cittadini provenienti da “Paesi attenzionati”, si traduce in applicazione sproporzionata di una prassi operativa. L’interesse pubblico al contrasto dei fenomeni elusivi deve essere bilanciato con la tutela dei soggetti deboli e il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che impone di non gravare i cittadini di adempimenti inutilmente onerosi.
Quanto al secondo motivo, relativo alla verifica di indisponibilità di lavoratori nazionali, il vizio risiede nell’omessa attivazione del soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. Trattandosi di irregolarità formale sanabile — l’erroneo caricamento di un documento — il responsabile del procedimento aveva il dovere di invitare alla rettifica, non potendo procedere direttamente alla revoca.
Il vizio più radicale concerne l’erronea concezione del potere di revoca esercitato ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.L. n. 73/2022. Il Collegio richiama il principio elaborato dal Cons. Stato n. 9526/2025, secondo cui deve distinguersi tra requisiti relativi alla fase di rilascio del nulla osta e requisiti inerenti alla fase successiva del contratto di soggiorno, poiché solo rispetto ai primi si giustifica la caducazione del titolo legittimante l’ingresso. Nel caso concreto le irregolarità contestate attengono alla seconda fase.
Quanto all’art. 22, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, il Collegio richiama Cons. Stato n. 1100/2021: la frode o falsificazione documentale deve riferirsi ai documenti relativi al rapporto di lavoro, non estendendosi ad atti accessori come la delega. Se ciò vale per una delega falsa, a maggior ragione vale per il rifiuto di accettare una delega legittima. Il provvedimento è pertanto annullato, con assorbimento delle ulteriori censure e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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