Il silenzio-inadempimento del Comune su condono edilizio e poteri di vigilanza (TAR Campania n. 1604 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-inadempimento ricorre quando l’Amministrazione omette di pronunciarsi su una formale istanza del privato in presenza di uno specifico obbligo giuridico di provvedere. L’obbligo di concludere il procedimento ex art. 2 della legge n. 241 del 1990 non ha carattere meramente formale, ma tutela posizioni assistite da un interesse giuridicamente apprezzabile, imponendo una determinazione espressa ogniqualvolta l’Amministrazione sia chiamata ad esercitare poteri attribuiti dall’ordinamento. Il silenzio si distingue dal diniego implicito, configurabile solo ove l’Amministrazione abbia espresso una determinazione riconoscibile. Nel giudizio ex artt. 31 e 117 c.p.a. il giudice accerta l’esistenza dell’obbligo di provvedere, senza sostituirsi alle valutazioni discrezionali o tecniche riservate all’Amministrazione, e la fondatezza sostanziale delle pretese resta estranea al thema decidendum.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Campania deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla diffida notificata il 17 aprile 2026. Con tale atto essi avevano sollecitato la definizione di pratiche di condono edilizio e l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressione edilizia in relazione a specifiche opere realizzate su un immobile già oggetto di divisione giudiziale.

Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. All’udienza camerale la causa è stata assegnata a sentenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione consolidata di silenzio-inadempimento, che presuppone un obbligo giuridico di provvedere e si distingue dal diniego implicito, come ribadito dal Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2026, n. 4278. L’art. 2 della legge n. 241 del 1990 non è norma di mero rito: impone all’Amministrazione una determinazione espressa quando esercita poteri attribuiti dall’ordinamento, secondo il richiamo a Cons. Stato, sez. II, 1° luglio 2026, n. 5264.

Nel caso concreto i ricorrenti hanno sollecitato l’esercizio di poteri espressamente attribuiti al Comune in materia di definizione delle pratiche di condono e di vigilanza urbanistico-edilizia. In entrambi gli ambiti l’Amministrazione conserva uno specifico dovere di pronunciarsi, rimasto inottemperato.

Il Tribunale precisa poi i confini del giudizio. Non assume rilievo la fondatezza sostanziale delle pretese: il rito ex artt. 31 e 117 c.p.a. è limitato all’accertamento dell’esistenza dell’obbligo di provvedere, senza che il giudice possa sostituirsi alle valutazioni discrezionali o tecniche riservate all’Amministrazione. Il richiamo all’Adunanza Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021 conferma la permanenza del potere-dovere di provvedere anche dopo l’accertamento del silenzio e la nomina del commissario.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso: il Comune è tenuto ad adottare una determinazione espressa sia sulla definizione delle pratiche di condono sia sull’eventuale esercizio dei poteri di vigilanza. Il dispositivo accerta l’obbligo di provvedere, ordina l’adempimento entro sessanta giorni e nomina il Prefetto di Salerno o un suo delegato quale commissario ad acta in caso di persistente inerzia, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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