Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lazio n. 861 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, le cui statuizioni restino ineseguite, rientra tra i provvedimenti esperibili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che è previsto proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Il ricorso è ammissibile quando risulti accertato con idonea certificazione il passaggio in giudicato del provvedimento e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione nel termine assegnato e nomina, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta con compenso posto a carico dell’Amministrazione soccombente.

Il Fatto

La ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone, Sezione Lavoro, n. 1100/2023 del 6 settembre 2023, resa nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Con quella pronuncia il giudice del lavoro ha dichiarato il diritto della ricorrente di usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando l’Amministrazione all’attivazione della carta per un importo di euro 1.500,00.

La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata ai fini del decorso del termine di cui all’art. 434 cod. proc. civ. e successivamente al Ministero ai fini esecutivi; in atti risulta l’attestazione dell’Ufficio competente del 18 febbraio 2025 relativa al passaggio in giudicato. Poiché l’Amministrazione non ha ottemperato, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., oltre alla condanna alle spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale afferma anzitutto la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. Il ricorso è ammissibile avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda, accertato con idonea certificazione degli Uffici competenti, e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.

Nessun dubbio residua, per il Collegio, sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La norma è prevista proprio al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito il ricorso è fondato. Il Ministero intimato non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato. Il Tribunale ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, con l’adozione degli adempimenti finalizzati e il riconoscimento degli importi nei modi e nella misura indicati nella sentenza, nel termine ultimativo di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

In conformità alle richieste della ricorrente, il Collegio nomina fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario da lui delegato, con compenso a carico del Ministero sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00, salvo conguaglio. Il commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte, in caso di vana scadenza del termine, e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 434 c.p.c.

Tutte le 183 sentenze sull'art. 434 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *