Sindacato sul difetto di motivazione e dovere di riesame nella classificazione (TAR Lazio n. 8807 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di erogazione di sovvenzioni pubbliche e di classificazione di soggetti beneficiari, la scelta dei criteri di selezione è espressione di poteri ampiamente discrezionali o politici dell’Amministrazione; una volta fissate le regole, la loro concreta applicazione ai singoli casi costituisce esercizio di attività tecnico-discrezionale o vincolata, il cui sindacato giurisdizionale non è limitato a un mero controllo formale della motivazione. L’atto applicativo deve rendere percepibile il nesso tra i criteri predeterminati e l’esito della valutazione, potendo il giudice accertare un difetto di motivazione sostanziale quando sussista una lacuna nella ponderazione degli elementi della fattispecie. È illegittima la ripartizione di provvidenze pubbliche che discenda da una classificazione dei beneficiari già noti, riconducibile a un giudizio meramente discrezionale, in assenza di criteri tecnici trasparenti e predeterminati.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un ippodromo, ha impugnato una pluralità di atti con cui il Ministero ha definito, per l’anno 2025, il calendario nazionale delle corse, la classificazione degli ippodromi in attività, i criteri e gli importi delle sovvenzioni e dei contributi in conto capitale, nonché la procedura di controllo della qualità degli impianti. La società lamentava una riduzione delle giornate di corsa assegnate, una posizione in graduatoria non rispondente alle caratteristiche dell’impianto e una ripartizione delle risorse basata su una classifica ritenuta illegittima, con conseguente disparità di trattamento rispetto ad altri ippodromi della stessa area geografica.
L’Amministrazione ha resistito, deducendo la natura di atto amministrativo generale delle decisioni impugnate e l’insindacabilità delle proprie valutazioni tecniche, mentre la controinteressata ha eccepito la genericità delle censure e la mancanza di una prova di resistenza circa il pregiudizio subito dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, precisando che, una volta fissati i criteri di selezione, la valutazione concreta dei presupposti della classificazione e dell’erogazione dei benefici diviene un accertamento tecnico dell’effettiva sussistenza dei requisiti prestabiliti, al quale l’Amministrazione è autovincolata. In questa fase, il sindacato del giudice non deve arrestarsi a un mero riscontro formale, ma deve vertere sul rapporto sostanziale tra l’atto applicativo e gli atti generali, potendo accertare l’eventuale difetto di motivazione sostanziale.
Il Collegio ha respinto le censure avverso il calendario delle corse. La riduzione delle giornate, pur incisa dal limite del 15%, non ha superato la soglia consentita rispetto all’anno precedente; la previsione che fissava tale limite è stata qualificata come direttiva applicabile in sede di programmazione, suscettibile di adeguamento, e la ricorrente non ha dimostrato che l’applicazione dei criteri avrebbe condotto a un risultato diverso.
La classificazione degli ippodromi è stata, invece, accolta limitatamente al terzo motivo. Il raffronto tra le schede tecniche dell’ippodromo ricorrente e quello di un altro impianto non ha consentito di cogliere il fondamento della differenza di punteggio che li collocava in posizioni molto distanti in graduatoria, emergendo un difetto di motivazione in senso sostanziale, in quanto non percepibile il collegamento diretto tra i criteri e l’esito valutativo. La mancata prova di una migliore collocazione non ha ostato all’annullamento, essendo stata disposta una remissione all’Amministrazione per il riesame delle posizioni delle parti.
Con riferimento alla ripartizione delle sovvenzioni, il TAR ha ritenuto illegittima l’introduzione, da parte del decreto ministeriale, di una classificazione degli ippodromi in quattro fasce – strategica, nazionale, regionale e promozionale – fondata esclusivamente sulla graduatoria, senza che fossero esplicitati i presupposti normativi e i criteri oggettivi sottesi, in quanto la scelta di ripartire le risorse in modo differenziato tra le categorie non era riconducibile a un atto politico, ma costituiva un’attività applicativa che avrebbe dovuto rispettare il principio di trasparenza di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990.
I ricorsi avverso il calendario, la procedura di controllo qualità e la mancata applicazione dei criteri qualitativi dell’allegato B al decreto di classificazione sono stati respinti, essendo infondati o generici, mentre i ricorsi avverso la classificazione e la ripartizione delle sovvenzioni sono stati accolti, con annullamento nei limiti dell’interesse e con la previsione che i provvedimenti caducati conservino efficacia fino alla riedizione del potere entro novanta giorni.
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Nota della Redazione
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