Misure di prevenzione: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. V n. 22546 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; è dunque escluso il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., potendosi denunciare solo la motivazione inesistente o meramente apparente, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato. Ai fini della categoria di pericolosità di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, rilevano solo i reati lesivi o pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica, non di beni meramente individuali, commessi in modo non occasionale. La resistenza a pubblico ufficiale non integra tale categoria, poiché il suo bene giuridico è il regolare funzionamento della pubblica amministrazione. L’attualità della pericolosità può desumersi dalla custodia cautelare subita sino a poco prima della decisione.
Il Fatto
Il proposto è stato raggiunto in secondo grado dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di due anni e sei mesi. La Corte d’appello ha riformato il provvedimento di rigetto del Tribunale, accogliendo l’appello della Procura.
Contro il decreto distrettuale il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 111, comma 6, Cost., degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, e 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011, oltre al vizio di motivazione. Il ricorrente assume che la pericolosità sociale sia stata desunta da una sentenza di condanna e da un procedimento pendente senza autonoma valutazione dell’attualità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del giudizio di legittimità in materia di prevenzione. Nel procedimento di prevenzione il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, con esclusione del vizio motivazionale. La giurisprudenza di legittimità, richiamata dalla Corte, consente la denuncia della sola motivazione inesistente o apparente, ravvisabile quando il ragionamento del giudice sia fittizio, avulso dalle risultanze o fondato su clausole di stile. Nel caso di specie tale difetto non è stato neppure dedotto, con conseguente irritualità della doglianza sul vizio di motivazione.
Sul piano sostanziale la Corte ricostruisce la categoria di pericolosità dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. Il Legislatore richiede la dedizione non occasionale a reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica: reati proiettati verso beni giuridici non meramente individuali. L’aggettivo “dedito” evoca il dedicarsi con assiduità a una certa attività, con fatti commessi in un significativo intervallo temporale e con cadenze tali da esprimere un carattere non sporadico dell’attività criminosa. All’esito positivo della fase constatativa si ricollega il giudizio prognostico di pericolosità.
I giudici di merito hanno valorizzato la condanna definitiva per porto e detenzione dell’arma usata nell’omicidio, l’abituale disponibilità illecita di armi confermata da un episodio videoregistrato, nonché la condotta di resistenza a pubblico ufficiale. Su quest’ultimo punto il Collegio dissente dall’orientamento che vi riconosce un reato a tutela della sicurezza pubblica. Le Sezioni Unite hanno individuato l’interesse protetto dall’art. 337 cod. pen. nel regolare funzionamento della pubblica amministrazione, il che esclude l’incriminazione dalla sfera operativa della lett. c).
L’error iuris non ha però inciso sul dispositivo. Il fatto di resistenza è stato comunque utilizzato per corroborare la prognosi verso un numero indeterminato di persone, mentre i più reati in materia di armi sono di per sé sufficienti a qualificare il proposto nella categoria. La disamina dei presupposti risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità in entrambe le fasi, constatativa e prognostica.
Quanto all’attualità della pericolosità, la Corte distrettuale ha correttamente valorizzato la custodia cautelare in carcere subita sino alla fine del 2024, data della irrevocabilità della condanna, e l’assenza di elementi di ravvedimento. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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