Revoca sgomberi e sistema di allerta non comprimono il diritto di proprietà (Cons. Stato n. 9875 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca delle ordinanze contingibili e urgenti di sgombero, adottata a seguito della messa in sicurezza di un’area soggetta a rischio idraulico e della contestuale entrata a regime di un sistema di preallerta e allarme, non comprime le facoltà dominicali dei proprietari degli immobili riconsegnati. Gli atti amministrativi caratterizzati da spiccata discrezionalità tecnica, quali la individuazione di soglie di rischio e l’installazione di sistemi di monitoraggio a tutela della pubblica incolumità, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per i macroscopici vizi di illogicità e incongruità. La soluzione progettuale che riduce in maniera significativa il fattore di rischio realizza una sintesi tra l’esigenza di ripristino della normalità e quella di presidio di pericoli residui, senza alterare la condizione oggettiva preesistente degli immobili posti a ridosso di un alveo naturale. Ne consegue che dalla revoca dei provvedimenti interdittivi non può derivare alcun danno ulteriore rispetto a quello già riconducibile alle pregresse ordinanze di sgombero.
Il Fatto
I proprietari di alcuni immobili siti in prossimità dell’Arena Sant’Antonio in Napoli impugnavano le ordinanze emesse il 6 maggio 2019, con le quali il Comune aveva comunicato l’entrata a regime del sistema di allerta idraulico predisposto dopo i lavori di messa in sicurezza. Con gli stessi provvedimenti l’amministrazione ordinava la revoca delle precedenti ordinanze di sgombero e la cessazione delle misure interdittive di accesso agli immobili, con decorrenza dal 20 maggio 2019.
I ricorrenti chiedevano anche l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni connessi al perdurante difetto di godimento e alla perdita di valore commerciale degli immobili, lamentandone l’inutilizzabilità e la sostanziale incommerciabilità. Il TAR Campania respingeva il ricorso con sentenza n. 7875 del 2022; avverso tale pronuncia i proprietari proponevano appello, deducendo eccesso di potere, violazione del diritto di proprietà e dell’affidamento, sproporzione e persistenza del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i motivi, in ragione della loro stretta connessione, e ritiene l’appello infondato. Il Collegio premette la ricostruzione dei fatti: dopo i lavori di messa in sicurezza e il permanere di criticità connesse a precipitazioni di notevole intensità, il Comune aveva disposto studi e monitoraggi idraulici del collettore, conclusi in data 18 aprile 2019 dopo oltre un anno di osservazione, da cui erano emerse soglie di rischio e un sistema di preallerta/allarme.
Su tale base la Corte esclude che dall’installazione del sistema di rilevazione e dalla revoca delle ordinanze interdittive, da cui consegue il rientro nella disponibilità degli immobili, possa derivare un danno ulteriore rispetto a quello già collegato alle pregresse ordinanze di sgombero. Il rientro nella disponibilità materiale dei beni costituisce, per il Collegio, il superamento della compressione delle facoltà dominicali.
Il passaggio centrale riguarda l’intensità del sindacato. Per gli atti contraddistinti da spiccata discrezionalità tecnica il controllo giurisdizionale è limitato ai soli macroscopici vizi di illogicità e incongruità, che nella specie non sussistono. Il Collegio condivide quindi le statuizioni del TAR, secondo cui la soluzione progettuale attuata dal Comune, pur comportando una limitazione eventuale della facoltà di accesso in concomitanza con l’attivazione del sistema di allerta, realizza una sintesi tra le contrapposte esigenze di ripristino della normale funzionalità e di sicurezza della struttura fognaria e di presidio dei pericoli, in funzione della salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
La documentazione tecnica versata in atti dimostra, secondo la Corte, che il rischio di alluvione è stato ridotto in maniera significativa, tenuto conto che gli immobili sono posti a ridosso di un preesistente alveo naturale tombato, caratterizzato da una fisiologica condizione di rischio. L’amministrazione ha chiarito che l’intervento non ha alterato l’orografia del territorio né la condizione oggettiva preesistente delle abitazioni. Ne deriva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, con integrale compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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