L’appello avverso l’interdittiva antimafia è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 704 del 18.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del provvedimento interdittivo antimafia da parte del Prefetto determina il venir meno dell’interesse alla decisione dell’appello proposto avverso la sentenza che aveva rigettato l’impugnazione dell’atto interdittivo. Quando l’appellante dichiari di aver ripreso l’attività commerciale grazie ai provvedimenti sopravvenuti, di non avanzare ulteriori pretese e di accettare la compensazione delle spese, la relativa dichiarazione integra una sopravvenuta carenza di interesse e l’appello va dichiarato improcedibile, non ricorrendo la diversa ipotesi della piena soddisfazione della pretesa ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Sicilia un provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011, il decreto del Questore di revoca della licenza di pubblica sicurezza per la compravendita di oggetti preziosi e la determina comunale di decadenza dell’autorizzazione per l’attività di vendita al dettaglio. In conseguenza di tali atti aveva dovuto chiudere l’esercizio commerciale.

Con motivi aggiunti la ricorrente aveva dedotto l’archiviazione disposta dal Giudice per le indagini preliminari. Il primo giudice rigettava in parte e dichiarava in parte irricevibile il ricorso. Proponeva appello la parte soccombente. Nelle more, il Prefetto revocava l’interdittiva e il Questore rilasciava nuova licenza, consentendo la ripresa dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il Comune appellato aveva sostenuto l’applicabilità dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ritenendo la pretesa dell’appellante soddisfatta nel corso del giudizio. Il Collegio esclude tale qualificazione: la norma presuppone la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente, che nella specie non si configura.

La Corte valorizza invece la dichiarazione dell’appellante, che ha attestato di aver ripreso l’attività commerciale grazie ai provvedimenti sopravvenuti, senza avanzare ulteriori pretese e manifestando disponibilità alla compensazione delle spese. Tale dichiarazione, letta nel suo complesso, esprime il venir meno dell’interesse alla decisione del merito.

Il Collegio sottolinea che la parte ha espressamente dichiarato di non rinunciare all’appello: ciò non impedisce la declaratoria, poiché l’improcedibilità non richiede una formale rinuncia all’impugnazione, ma discende dalla sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’interesse, originariamente presente, è venuto meno per effetto della revoca dell’atto che ne costituiva l’oggetto.

Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione del venir meno dei profili litigiosi. La Corte dispone l’oscuramento delle generalità dell’appellante ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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