Presunzione utili extracontabili nelle società a ristretta base e raddoppio termini (Cass. civ. Sez. V n. 26237 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dall’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 nel testo vigente ratione temporis consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen., indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e nonostante l’eventuale prescrizione del reato. L’accertamento verso la società di capitali a base ristretta costituisce antecedente logico-giuridico dell’accertamento verso i soci, derivando entrambi dall’unico atto amministrativo, sicché il raddoppio opera anche nei loro confronti in forza della presunzione di percezione degli utili extracontabili. Nelle società a ristretta base partecipativa la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ha natura qualificata, non legale, e si fonda sulla coesistenza dell’accertamento di utili occulti in capo alla società e della ristrettezza della compagine, indice della particolare intensità dell’affectio societatis. Il divieto di doppia imposizione postula la reiterata applicazione della medesima imposta per lo stesso presupposto e non ricorre quando soggetti diversi sono assoggettati a Ires e Irpef sui medesimi redditi.

Il Fatto

Il ricorrente, socio al 50% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l’attribuzione a suo carico del reddito da capitale non dichiarato, pari al 50% del maggior reddito complessivo accertato in capo alla società. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato la posizione della compagine sociale per utili extracontabili e, in via derivata, quella del socio.

Il contribuente ricorre per cassazione con tre motivi, dolendosi del raddoppio dei termini di accertamento, della presunzione di distribuzione degli utili fondata sulla sola ristrettezza della base sociale e della violazione del divieto di doppia imposizione. L’Agenzia resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte qualifica la doglianza come violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., richiamando il principio per cui il ricorso non esige formule sacramentali né l’esatta indicazione numerica del vizio. Nel merito la censura è infondata: il raddoppio dei termini consegue al mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, restando irrilevanti la presentazione della denuncia, l’inizio dell’azione penale e l’esito del processo, e non ostando la prescrizione del reato.

La Corte precisa poi che l’accertamento verso la società a base ristretta è antecedente logico-giuridico di quello verso i soci, perché entrambe le rettifiche promanano dall’unico atto amministrativo: il raddoppio dei termini opera dunque anche nei confronti dei soci, per i quali l’accertamento consegue automaticamente in base alla presunzione di percezione degli utili extracontabili.

Sul secondo motivo, la presunzione di distribuzione degli utili opera in ragione della sola ristrettezza della compagine, ferma la possibilità per il socio di fornire prova contraria mediante la dimostrazione della destinazione non personale degli utili o della propria assoluta estraneità alla gestione sociale. Non rileva che gli accrediti non siano transitati sul conto personale dei soci. La Corte chiarisce che il fondamento della presunzione risiede nella particolare intensità dell’affectio societatis, non necessariamente originata da vincolo familiare, e che non occorre che il socio ricopra ruoli gestori o direttivi.

La presunzione non contrasta con il diritto a un equo processo ex art. 6 CEDU, poiché non ha carattere assoluto e consente la prova contraria mediante fatti positivi e oggettivamente verificabili. Essa assurge a presunzione qualificata, con onere probatorio in capo al socio, non assolto nel caso concreto.

La Corte esclude l’applicazione dell’art. 23 d.lgs. 7 agosto 2026, n. 148, ai periodi di imposta anteriori alla sua entrata in vigore: la norma introduce presupposti oggettivi tipizzati e selettivi, segnando una discontinuità rispetto alla lettura giurisprudenziale precedente, e non può qualificarsi come interpretativa o ricognitiva né trovare applicazione retroattiva, in applicazione dell’art. 11 delle preleggi.

Sul terzo motivo, il divieto di doppia imposizione postula la reiterata applicazione della medesima imposta per lo stesso presupposto, condizione che non ricorre in caso di duplicità meramente economica del prelievo, attesa la diversità dei soggetti passivi e dei requisiti delle due imposizioni. La questione sul quantum, introdotta come censura nuova e priva di specificità, è inammissibile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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