Recesso ad nutum nella tutela legale senza obbligo di motivazione (Arbitro Assicurativo n. 661 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il recesso ad nutum attribuito dalla polizza di tutela legale a entrambe le parti non richiede alcuna motivazione, essendo per definizione sottratto a sindacato preventivo e immediatamente idoneo a produrre effetti, salve le regole procedurali di esercizio e il termine dilatorio eventualmente pattuito. La comunicazione trasmessa a mezzo PEC equivale alla raccomandata A/R, anche quando il contratto preveda la sola raccomandata. La contestata retroattività degli effetti del recesso resta smentita dai fatti che dimostrano l’operatività della copertura fino al termine dilatorio. Il danno da inesatta esecuzione del rapporto non è in re ipsa: grava sul ricorrente l’onere di provare l’an e il quantum ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

La ricorrente aveva stipulato con l’impresa, in data 8 agosto 2025, una polizza di tutela legale con scadenza 8 agosto 2026. Il 26 novembre 2025 l’agenzia le comunicava via e-mail la volontà dell’impresa di recedere, con decorrenza 8 dicembre 2025, allegando la lettera di reiezione di un sinistro datata 25 novembre 2025 e richiedendo le coordinate IBAN per il rimborso del rateo di premio non goduto.

La ricorrente contestava la qualificazione dell’atto come “risoluzione”, la mancanza di motivazione e la pretesa retroattività degli effetti, dolendosi altresì dell’oscuramento dell’area online della polizza dal 1° dicembre 2025 e del diniego di apertura di un nuovo sinistro. Chiedeva quindi l’accertamento dell’illegittimità del recesso, del comportamento dell’impresa e il ristoro del pregiudizio subito. L’impresa eccepiva la piena legittimità del proprio operato, richiamando l’art. 1.7 delle CGA (“Recesso in caso di sinistro”) e l’equipollenza tra PEC e raccomandata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla clausola contrattuale, che attribuisce ad entrambe le parti la facoltà di recedere dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione, prevedendo per la società un termine dilatorio di trenta giorni dalla comunicazione. La ricorrente non contesta tanto la facoltà in sé, quanto l’interpretazione che ne darebbe l’impresa, con effetti retroattivi.

Quanto all’irritualità della comunicazione, la censura non ha pregio: la stessa è stata trasmessa a mezzo PEC, pacificamente ricevuta il 2 dicembre 2025. Il Collegio condivide il richiamo all’orientamento di legittimità sull’equipollenza tra PEC e raccomandata A/R (Cass. civ., ord., 12 aprile 2022 n. 11808, che richiama Cass. 26773/2016 e Cass. 30532/2018), in forza dell’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 82/2005.

Nessun profilo di illiceità è ravvisabile nella clausola dedicata al recesso in caso di sinistro, né rispetto alla disciplina del tipo assicurativo, né rispetto all’art. 1373 cod. civ. Sul punto della lamentata carenza di motivazione, il Collegio osserva che è una contraddizione in termini pretendere di associare una giustificazione all’esercizio di un potere di recesso ad nutum, conferito a entrambe le parti: esso è tale proprio perché sottratto a sindacato preventivo, fatte salve le regole procedurali e la modulazione temporale degli effetti (cfr. Cass., sez. un., 19 dicembre 2007 n. 26724). Nel caso concreto, peraltro, l’impresa ha receduto proprio a seguito della denuncia dei sinistri, entro il termine di sessanta giorni dalla loro definizione.

Quanto alla pretesa retroattività, il Collegio rileva che, per stessa ammissione della ricorrente, l’impresa ha poi proceduto all’apertura del sinistro e ha reso nuovamente accessibili i dati e i sinistri pregressi nell’archivio polizze. Ciò smentisce per tabulas l’asserita retroattività degli effetti del recesso. La condotta della convenuta resta censurabile sul piano della non esatta e tempestiva esecuzione del rapporto ancora in essere nel termine dilatorio, ma non integra prova di un danno apprezzabile.

Esclusa la configurabilità di un danno in re ipsa, il Collegio applica l’art. 2697 cod. civ. e rileva che la ricorrente non ha assolto l’onere di dimostrare l’an e il quantum della pretesa risarcitoria. Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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