Archiviazione ex art. 245 T.U. ambiente e misure sulla proprietà incolpevole (TAR Abruzzo n. 477 del 28.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 245 d.lgs. n. 152/2006, quando la Provincia, all’esito di ampia istruttoria, non riesca a individuare il soggetto responsabile del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, è legittima l’archiviazione del procedimento amministrativo avviato, con adozione delle misure nei confronti del proprietario del sito. Il provvedimento che dia conto delle indagini svolte e indichi le prescrizioni da recepire nel provvedimento di AIA è immune dai vizi di carenza di istruttoria e di motivazione. La consolidazione della fattispecie per effetto della rinnovata autorizzazione non impugnata preclude ulteriori censure.
Il Fatto
La ricorrente, società che svolge attività di trasformazione e commercializzazione di metalli non ferrosi presso uno stabilimento in Atessa, aveva installato tre piezometri e campionato le acque di falda in ottemperanza alle prescrizioni dell’AIA. La società ha quindi comunicato agli enti competenti, ai sensi dell’art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152/2006, il superamento delle CSC per ferro e manganese, qualificandosi come soggetto non responsabile, e ha presentato il piano di caratterizzazione ai sensi degli artt. 242 ss. d.lgs. n. 152/2006.
La Provincia di Chieti ha avviato il procedimento volto a identificare il responsabile e, non riuscendovi, ha disposto l’archiviazione con la nota del 30 aprile 2020, notificata il 4 maggio 2020. La società ha impugnato tale atto davanti al TAR, lamentando la violazione degli artt. 239, 240, 242, 244 e 245 d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 3 legge n. 241/1990 e dell’art. 29-quinquies d.lgs. n. 152/2006, deducendo eccesso di potere per carenza di istruttoria, motivazione e presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso sul rilievo che la Provincia ha avviato il procedimento con atto del 31 ottobre 2019 e ha condotto ampie indagini, senza però pervenire all’individuazione di alcun responsabile dell’evento di superamento delle CSC. A fronte di tale esito, l’archiviazione del procedimento e l’adozione delle misure nei confronti della proprietaria costituiscono esito coerente con l’art. 245 d.lgs. n. 152/2006.
Il provvedimento impugnato, secondo il TAR, contiene ampia motivazione ed è immune dai vizi censurati. La Provincia non si è limitata ad archiviare: ha suggerito alla Regione Abruzzo di prescrivere, nel provvedimento di AIA, l’attuazione delle procedure del Titolo V della Parte IV d.lgs. n. 152/2006, sì da definire lo stato di qualità del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee e garantire un adeguato livello di sicurezza per i lavoratori e per l’ambiente.
Il Collegio valorizza inoltre la circostanza che la Provincia abbia precisato come il gestore potesse continuare a operare nel sito, atteso che la normativa consente, per i siti in attività, il ricorso alla messa in sicurezza operativa in attesa di ulteriori interventi. La censura di travisamento dei presupposti e di ingiustizia manifesta non trova dunque riscontro.
Un ulteriore argomento è di ordine processuale-sostanziale: nelle more del giudizio, il 31 agosto 2026, la Provincia ha depositato l’AIA rinnovata, non impugnata. Il TAR ne trae il consolidamento della fattispecie, che preclude di rimettere in discussione l’assetto autorizzatorio ormai stabile.
In conclusione, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della Provincia di Chieti in euro 2.000,00 oltre accessori; sono compensate nei confronti della Regione Abruzzo, in ragione del ruolo marginale e delle minime difese svolte.
Nota della Redazione
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