Responsabilità ostetrica: tracciato patologico e colpa non lieve (Cass. pen. n. 9579/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità sanitaria, l’errata interpretazione di un tracciato cardiotocografico chiaramente patologico integra un profilo di imperizia quando il professionista, pur avendolo visionato, non riconosca le anomalie che impongono l’attivazione del medico e l’adozione della condotta salvifica. La causa di non punibilità prevista dall’art. 590-sexies cod. pen. può operare soltanto quando l’errore riguardi l’esecuzione di raccomandazioni contenute in linee guida adeguate al caso concreto e la colpa sia lieve. La gravità della colpa può essere desunta dal livello di specializzazione ed esperienza del sanitario e dalla rilevante distanza tra la condotta concretamente tenuta e quella doverosa. Nel giudizio controfattuale assume rilievo il momento in cui la condotta salvifica avrebbe dovuto essere attivata, purché sia dimostrato che essa avrebbe impedito, con elevata probabilità logica, il decorso causale dell’evento.
Il Fatto
La Corte di appello aveva confermato la responsabilità penale dell’ostetrica per il decesso di una neonata conseguente a grave asfissia da sofferenza perinatale, assolvendo invece il medico ginecologo di guardia. Secondo i giudici di merito, durante un travaglio indotto l’ostetrica aveva omesso di interpretare correttamente il tracciato cardiotocografico, che dalle ore 20:37 presentava decelerazioni ripetitive e altri segni di sofferenza fetale. Se la situazione fosse stata tempestivamente riconosciuta e fosse stato attivato il taglio cesareo, il feto avrebbe potuto essere estratto vivo prima dell’aggravamento irreversibile.
Il ricorso contestava l’utilizzabilità dell’esame autoptico per mancato avviso all’ostetrica ai sensi dell’art. 360 cod. proc. pen., la ricostruzione della causa del decesso, il nesso causale tra condotta omessa ed evento e la mancata applicazione dell’art. 590-sexies cod. pen. La difesa sosteneva, in particolare, che la morte fosse derivata da un evento acuto e imprevedibile legato all’attorcigliamento del funicolo e che l’eventuale errore nell’interpretazione del tracciato dovesse essere qualificato come imperizia lieve.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il motivo relativo all’accertamento autoptico. L’avviso previsto dall’art. 360 cod. proc. pen. è dovuto anche alla persona non ancora formalmente iscritta nel registro degli indagati quando, al momento dell’accertamento irripetibile, risultino già consistenti sospetti di reato oggettivamente riferibili alla sua persona. Nel caso concreto, tuttavia, i giudici di merito avevano accertato che gli indizi specificamente riferibili all’ostetrica erano emersi soltanto dopo l’autopsia e la comprensione delle cause della morte, quando fu possibile collegare l’evento alla gestione del monitoraggio cardiotocografico. Tale valutazione di merito, adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione.
Sono ritenute inammissibili anche le censure sulla causa del decesso. La Corte territoriale aveva motivatamente escluso la tesi dell’asfissia acuta e improvvisa, valorizzando gli elementi indicativi di una sofferenza fetale protratta: presenza di meconio nelle vie respiratorie, congestione di diversi organi, sofferenza cardiaca e severa acidosi metabolica rilevata poco dopo la nascita. La contemporanea presenza di un avvolgimento del funicolo non era incompatibile con una sofferenza progressiva, poiché trazioni e compressioni potevano essersi verificate già prima della fase espulsiva.
Quanto al nesso causale, la Cassazione ritiene corretta la ricostruzione controfattuale. Il tracciato era diventato francamente patologico dalle ore 20:37 e, secondo gli accertamenti tecnici recepiti dai giudici di merito, entro pochi minuti avrebbe dovuto essere attivata la sala operatoria. L’inizio dell’intervento cesareo entro le ore 20:47 avrebbe consentito l’estrazione del feto in tempo utile, interrompendo il decorso causale che condusse alla morte. Non sussiste pertanto la contraddizione denunciata tra i tempi tecnici dell’intervento e l’inizio della fase espulsiva.
La Corte conferma infine la qualificazione della condotta in termini di imperizia e l’esclusione della causa di non punibilità dell’art. 590-sexies cod. pen. L’ostetrica aveva effettivamente visionato i tracciati, ma non ne aveva riconosciuto il carattere patologico e non aveva tempestivamente allertato il ginecologo, pur essendo tale compito previsto dalle linee guida e dal protocollo della struttura. Le difficoltà organizzative erano state considerate ai fini delle attenuanti, ma non avevano impedito la lettura del monitoraggio. Considerata la pluriennale esperienza professionale e la macroscopica evidenza delle anomalie, la colpa non poteva essere qualificata come lieve. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.