Continuazione tra reato associativo e reati fine: necessaria la programmazione ab origine (Cass. pen. Sez. VII n. 30092 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine richiede, anche in sede esecutiva, la verifica rigorosa che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. L’omogeneità delle violazioni, la contiguità spazio-temporale degli illeciti e il rapporto di strumentalità rispetto alla funzionalità del clan non integrano di per sé il vincolo, ove difettino la previsione unitaria e specifica ab origine. Restano esclusi i reati conseguenti a circostanze contingenti od occasionali, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione. Il riscontro degli indici di unicità del disegno criminoso è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità se sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Il Fatto

Il condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’assise d’appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione.

Nei motivi il ricorrente deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso l’uniforme giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità del disegno criminoso, ravvisabile, a suo avviso, trattandosi di reati maturati nel contesto criminale associativo di cui il condannato faceva parte.

La Motivazione della Corte

La Corte ribadisce che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, richiamando sul punto Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo.

L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti siano frutto di determinazioni volitive risalenti a un’unica deliberazione di fondo. Il riscontro della serie di elementi rilevanti è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto da motivazione adeguata e congrua.

Con specifico riguardo alla continuazione tra il reato associativo e i reati fine, il Collegio afferma la necessità che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio, richiamando Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020, Toscano. Devono pertanto essere esclusi dall’unificazione i reati fine che, pur rientrando nell’ambito di attività svolta nel quadro associativo, non potevano essere programmati ab origine in quanto conseguenti a circostanze contingenti od occasionali.

Tale conclusione vale, in particolare, per gli omicidi frutto di deliberazioni insorte in un determinato momento della vita associativa in conseguenza di elementi sopravvenuti ed estemporanei, non oggetto di concreta e specifica previsione prima del loro verificarsi, come affermato in Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano. Il rapporto di strumentalità rispetto al rafforzamento dell’operatività del gruppo non può essere confuso con i requisiti essenziali dell’istituto.

Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi, evidenziando quale elemento decisivo per escludere l’unicità del disegno criminoso la circostanza che i fatti sono riconducibili ad autonome e occasionali determinazioni, insorte e delineate in distinti momenti storici, a dimostrazione di un programma delinquenziale a carattere indeterminato e temporalmente indefinito. Il ricorrente replica con argomenti incentrati solo sul rapporto di strumentalità, non pertinenti all’istituto. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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