Ottemperanza e commissario ad acta per l’assegnazione dei lotti PIP (Cons. Stato n. 8110 del 09.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., impone all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato nei termini fissati dal giudice. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che si insedia alla scadenza del termine su istanza della parte interessata. La nomina del commissario è condizionata al versamento di un acconto sulle spettanze, posto a carico solidale delle parti con onere interno gravante sull’amministrazione inadempiente. Il diniego di assegnazione di lotti PIP non può fondarsi su preclusioni urbanistiche o ambientali che il regolamento di piano non contempla, restando tali valutazioni riservate alla fase autorizzatoria.

Il Fatto

La società ricorrente aveva chiesto al Comune l’assegnazione di alcuni lotti del Piano per gli insediamenti produttivi rimasti liberi, per realizzare un impianto di trattamento di rifiuti organici. Il Comune aveva respinto l’istanza con provvedimento dirigenziale, sul presupposto della volontà espressa dalla Giunta di non concedere i lotti in proprietà.

Il TAR Campania aveva respinto il ricorso. La Sez. IV del Consiglio di Stato, con sentenza n. 9932/2023, aveva invece accolto l’appello, escludendo che il regolamento del PIP o i vincoli ambientali e paesaggistici invocati potessero giustificare il diniego. Dopo una diffida rimasta senza esito, la società ha proposto ricorso per ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e rileva che è dovere dell’amministrazione, sotto ogni profilo, dare esecuzione alla sentenza n. 9932/2023 nei termini indicati in motivazione. La sentenza ottemperanda aveva già chiarito che, in quella fase, il Comune è chiamato solo ad accertare i requisiti del regolamento del PIP e la compatibilità urbanistica dell’insediamento.

La Corte ribadisce che il divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento finale, recato dall’art. 3, comma 1-bis, del d.l. n. 61 del 2007, non si applica al caso concreto. Parimenti irrilevante è la previsione del P.R.G.R.U. sui siti per discariche di inerti: la valutazione dei requisiti ambientali e dei vincoli paesaggistici appartiene alla fase di rilascio delle autorizzazioni, non a quella dell’assegnazione del lotto.

Accertata l’inerzia, il Collegio ordina al Comune di eseguire la sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione o notificazione. Nomina inoltre commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Avellino, con facoltà di delega a un qualificato dirigente, affinché provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine, previo accertamento della perdurante inottemperanza.

Il commissario si insedia alla scadenza dei 120 giorni, su istanza del ricorrente che dimostri l’inerzia. A suo favore è previsto il versamento di un acconto di 5.000 euro, a carico solidale delle parti con onere interno sul Comune, quale precondizione per l’inizio dell’incarico. Il Comune è infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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