Fotovoltaico e P.A.S.: rileva la destinazione urbanistica formale, non quella di fatto (TAR Lombardia n. 349 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di Procedura Abilitativa Semplificata per impianti alimentati da fonti rinnovabili, la conformità del progetto agli strumenti urbanistici va accertata con riferimento alla classificazione formale impressa dal P.G.T. vigente, e non alla destinazione di fatto dei terreni. Le previsioni dei piani sovracomunali non consentono la disapplicazione della disciplina urbanistica comunale efficace, che può essere rimossa solo con l’annullamento giurisdizionale. Ove le aree interessate non siano classificate come agricole, la P.A.S. è in radice preclusa e il progetto richiede l’autorizzazione unica di competenza provinciale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387 del 2003. Il silenzio assenso non si perfeziona quando il termine sia stato interrotto da richieste integrative e sospensioni del procedimento. L’Amministrazione non è tenuta a proporre modifiche del progetto quando queste comportino uno stravolgimento dell’istanza.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore nel settore delle rinnovabili, presentava in data 11 agosto 2023, tramite il portale regionale, un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale pari a 6.023,16 kWp nel territorio del Comune di Alagna, avvalendosi della Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 28 del 2011. Dopo richieste integrative e l’acquisizione del parere della Soprintendenza e della Task Force rinnovabili regionale, il Comune adottava il diniego prot. n. 702 del 12 febbraio 2024, rilevando che l’istanza non poteva essere assentita mediante P.A.S. in quanto ricadeva su aree non idonee.

Il Tribunale accoglieva in via cautelare la domanda di sospensione, imponendo al Comune di sanare il vizio di mancata comunicazione del preavviso di rigetto. L’Ente inoltrava quindi il preavviso e, all’esito delle controdeduzioni, confermava il diniego con provvedimento prot. n. 2506 dell’8 giugno 2024, impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, qualificando il nuovo provvedimento come atto di conferma in senso proprio: l’interesse attuale si concentra così unicamente sul diniego dell’8 giugno 2024.

Il primo motivo, fondato sull’avvenuta formazione del silenzio assenso e sulla violazione del principio di tipicità, è infondato. Il termine utile non era decorso, essendo stato interrotto da un incontro, da ulteriori integrazioni documentali e da una sospensione del procedimento disposta in attesa degli apporti istruttori sulla natura delle aree. Il Collegio osserva inoltre che, in difetto dei presupposti, un eventuale assenso per silentium sarebbe stato comunque viziato. Quanto alla tipicità, la Corte richiama l’orientamento secondo cui la qualificazione dell’atto dipende dal suo contenuto e dalla sua causa, a prescindere dal nomen iuris utilizzato.

Il secondo e centrale motivo concerne l’asserita destinazione agricola delle aree. Il Collegio richiama l’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 28 del 2011, che impone la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati e la non contrarietà a quelli adottati. Dal P.G.T. vigente emerge che la maggior parte dei mappali è classificata come aree di salvaguardia dell’abitato, e uno come area di trasformazione residenziale. Irrilevante è la classificazione agricola operata dal P.T.R. e dal P.T.C.P., dovendo tali previsioni essere recepite formalmente dal P.G.T. e non potendo essere invocata alcuna disapplicazione. La variante adottata nel 2022 non è efficace fino all’approvazione definitiva. La Corte esclude rilievo allo stato di fatto dei terreni, poiché in ambito urbanistico conta la classificazione formale, con richiamo a Consiglio di Stato n. 5842 del 2024 e Cass. civ. n. 27960 del 2023.

Il terzo motivo, relativo al principio di massima diffusione delle rinnovabili, è respinto: l’onere di indicare soluzioni alternative ex art. 6 della legge n. 241 del 1990 opera solo per modifiche di dettaglio, non quando imporrebbe uno stravolgimento dell’istanza, tanto più che la competenza spetta alla Provincia.

Il ricorso per motivi aggiunti è quindi integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *