Diniego di rettifica del PPTR illegittimo per motivazione non conferente e istruttoria (TAR Puglia n. 1447 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego opposto all’istanza di rettifica delle cartografie del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale ex art. 104 delle NTA del PPTR è illegittimo per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 quando si fondi esclusivamente sull’asserita alterazione successiva dello stato dei luoghi, senza valutare l’errata perimetrazione ab origine dedotta dall’istante. L’ipotetica modificazione sopravvenuta, non autorizzata, non incide né sul piano logico né su quello giuridico sulla richiesta di accertare se, all’atto di elaborazione del piano, sussistessero i presupposti per la qualificazione dell’area come bosco. Il provvedimento è inoltre viziato per insufficiente istruttoria ove l’amministrazione si limiti all’esame delle fotografie aeree senza approfondire le cause della riduzione della componente arborea. I profili di merito relativi alla fondatezza dell’istanza restano estranei al sindacato, dovendo essere esaminati in sede di riedizione del potere.
Il Fatto
Il ricorrente è titolare di un terreno agricolo nel territorio del Comune di Salve, interessato, secondo le cartografie del PPTR approvato con delibera di Giunta n. 176 del 16 febbraio 2015, dalla presenza di un bosco e della relativa fascia di rispetto. Ritenendo l’area priva delle caratteristiche previste dall’art. 58, comma 1, delle NTA del PPTR, ha presentato istanza ex art. 104 per la correzione delle cartografie.
La Regione ha comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando dalle fotografie aeree una trasformazione dello stato dei luoghi con rimozione della vegetazione e ampliamento delle aree pavimentate in vigenza delle NTA, e ha chiesto al Comune i titoli autorizzativi. All’esito, preso atto della mancata trasmissione, ha respinto l’istanza. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo erronea presupposizione in fatto, difetto di istruttoria e violazione della nozione normativa di bosco.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla non conferenza della motivazione rispetto all’oggetto dell’istanza. Il provvedimento impugnato, dopo aver elencato i vincoli e riprodotto le fotografie aeree, ha posto a fondamento del diniego l’intervenuta alterazione non autorizzata dello stato dei luoghi, dovuta alla riduzione della componente arborea e all’ampliamento delle aree pavimentate.
Tale impostazione non è adeguata. Il ricorrente aveva chiesto di valutare l’errata perimetrazione ab origine del bene paesaggistico, sostenendo che già in sede di redazione delle cartografie e di approvazione del piano non fosse riscontrabile la presenza di un bosco secondo la definizione di settore. L’ipotetica alterazione successiva non influisce, né logicamente né giuridicamente, sulla richiesta di verificare le condizioni di qualificazione dell’area al momento dell’elaborazione del piano. Il provvedimento è pertanto illegittimo per violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il Collegio ravvisa inoltre un secondo vizio, sempre nell’ambito del primo motivo: l’insufficiente istruttoria. La Regione si è limitata a valutazioni basate sul solo esame delle fotografie aeree, senza approfondire le cause della modifica nel tempo dello stato dei luoghi. Il ricorrente ha dedotto che, essendo prevalentemente presenti ulivi, la riduzione della componente vegetazionale sarebbe imputabile agli effetti del batterio xylella fastidiosa, che ha colpito su larga scala gli uliveti pugliesi causandone l’essiccamento, e che gli ampliamenti delle aree pavimentate non sarebbero frutto di nuovi interventi ma di opere preesistenti rese maggiormente visibili.
Tali elementi sono idonei ad incidere sulle ragioni del diniego e l’amministrazione avrebbe potuto valutarli nel corso del procedimento, senza attribuire origine antropica alle modifiche sulla sola base delle foto aeree. Il primo motivo è quindi fondato per difetto di adeguata istruttoria e vizio di motivazione.
Il secondo e il terzo motivo, aventi ad oggetto la valutazione nel merito della fondatezza dell’istanza, non possono essere esaminati, riguardando profili su cui l’amministrazione non si è ancora espressa. Il ricorso è accolto con annullamento del provvedimento regionale e salvezza del potere-dovere di provvedere nuovamente sull’istanza. Le spese sono compensate in ragione dell’accoglimento per vizi formali.
Nota della Redazione
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