Acquisizione gratuita area di sedime e area ulteriore: natura e onere motivazionale (TAR Abruzzo n. 411 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale ex art. 31, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001 ha natura dichiarativa per l’area di sedime delle opere abusive, il cui effetto traslativo si produce ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni, rendendo superflua ogni motivazione ulteriore rispetto alla semplice identificazione dell’abuso. Per l’area ulteriore, necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe, l’acquisizione ha invece natura costitutiva, sicché l’Amministrazione è tenuta a motivare specificamente le modalità di delimitazione e la sua estensione. La mancata individuazione dell’area ulteriore non inficia l’intero provvedimento, ma comporta l’annullamento parziale dello stesso, limitatamente alla parte relativa a tale area. L’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, in quanto atto doveroso a contenuto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di un complesso edilizio, aveva presentato una D.I.A. per interventi di ristrutturazione edilizia, ma la Polizia Locale contestava la realizzazione di opere senza titolo e in difformità dalle concessioni edilizie, consistenti in tamponature e chiusure che aumentavano superficie e volume. Dopo l’ordinanza di sospensione dei lavori e l’ordinanza di demolizione, non impugnata tempestivamente, il Comune adottava un provvedimento con cui disponeva lo sgombero, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e la trascrizione nei pubblici registri.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso proposto dalla sola ricorrente, pur in presenza di altre comproprietarie, in ragione della notifica personale del provvedimento e della qualità di occupante di fatto. Ha invece accolto l’eccezione di tardività per le censure volte a contestare la qualificazione delle opere come realizzate in totale difformità, in quanto avrebbero dovuto essere proposte avverso l’ordinanza di demolizione, ormai consolidata.
Nel merito, il Collegio ha richiamato la distinzione tra area di sedime e area ulteriore. Per la prima, l’effetto acquisitivo è automatico e la motivazione può essere resa per relationem all’ordinanza di demolizione che descriva analiticamente gli interventi sanzionati, come nel caso di specie. Per la seconda, invece, l’individuazione deve essere puntuale e specificamente motivata, non potendosi ritenere implicita nel mero richiamo alle prescrizioni urbanistiche o al rispetto del limite massimo di dieci volte la superficie dell’abuso.
Quanto alla richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ex art. 34 d.P.R. n. 380/2001, il TAR l’ha ritenuta inapplicabile alle opere realizzate in totale difformità, essendo la norma riferita esclusivamente alle ipotesi di difformità parziale. In ogni caso, la ricorrente non aveva fornito alcuna prova tecnica dell’impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme, requisito indefettibile per la deroga alla regola generale della demolizione.
Infine, è stata esclusa la violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, trattandosi di atto dovuto a contenuto rigidamente vincolato, la cui efficacia è meramente dichiarativa di un effetto già prodottosi per legge, senza alcun margine per l’apporto partecipativo del destinatario. Il ricorso è stato pertanto accolto solo limitatamente alla parte del provvedimento che disponeva l’acquisizione dell’area ulteriore, per difetto di individuazione e motivazione, con annullamento parziale dell’atto e compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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