Assegnazione temporanea ex art. 42-bis: onere di motivazione sulle esigenze di servizio (TAR Lombardia n. 118 del 18.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d. Lgs. n. 151/2001 richiede che l’Amministrazione motivi in concreto le esigenze organiche o di servizio ostative, non essendo sufficiente il richiamo generico alla piena funzionalità dell’ufficio di appartenenza. Il beneficio presuppone unicamente l’esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, non anche l’identità di mansioni o incarico rispetto alla sede di provenienza. La fungibilità del ruolo rivestito dall’istante e l’assenza di dissenso dell’ufficio di destinazione escludono la legittimità del rigetto. Il giudice annulla quindi il provvedimento, salvo il nuovo esercizio del potere nel rispetto delle statuizioni della pronuncia.
Il Fatto
Il ricorrente, Vice Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Milano – Ufficio di Gabinetto, presentava in data 1° aprile 2023 istanza di assegnazione temporanea in via principale presso altra Questura, ai sensi dell’art. 42-bis d. Lgs. n. 151/2001, come integrato dall’art. 14, comma 7, legge n. 124/2015. A fondamento dell’istanza rappresentava l’esigenza di tutelare l’interesse della figlia minore al c.d. principio di bi-genitorialità, risiedendo il nucleo familiare in altra città ove la coniuge svolge attività di operatore socio sanitario.
Interveniva un preavviso di rigetto fondato sulle esigenze di vigilanza e sicurezza pubblica dell’Ufficio di Gabinetto. Le osservazioni della difesa non mutavano l’esito e il Capo della Polizia di Stato adottava il provvedimento di diniego del 13 luglio 2023 sugli stessi presupposti. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR Lombardia, che in sede cautelare accoglieva la domanda con ordinanza n. 830 del 2023 e fissava l’udienza di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce le coordinate ermeneutiche elaborate sulla disposizione invocata. Richiamando Cons. Stato, IV, n. 8180/2020 e la propria precedente pronuncia n. 377/2020, rileva che la norma consente di valorizzare esigenze organizzative non riducibili alla mera scopertura di organico, purché questa resti entro un limite contenuto e fronteggiabile con gli ordinari strumenti di riorganizzazione del servizio.
Il Tribunale richiama poi l’orientamento secondo cui l’applicazione dell’art. 45, comma 31-bis, d. Lgs. n. 95/2017 — che ha sostituito il precedente regime delle sole esigenze eccezionali con quello delle motivate esigenze organiche o di servizio — impone comunque un’attenta valutazione della fattispecie concreta, avendo sempre riguardo all’interesse del minore all’unità e alla vicinanza del nucleo familiare. Tale interesse trova tutela nell’art. 31 Cost., nell’art. 24 della Carta di Nizza e nell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo.
Vengono richiamati anche i criteri elaborati da Cons. Stato, III, n. 2304/2021, che elencano i casi in cui la negazione del beneficio è legittima: scopertura patologica pari o superiore al quaranta per cento della dotazione organica, sottorganico diffuso nell’ambito territoriale superiore, contesto connotato da peculiari esigenze operative, ruolo non sostituibile dell’istante, impiego in missioni ad alta valenza operativa.
Nel caso concreto il diniego si fondava sulle esigenze di servizio dell’Ufficio di Gabinetto. Il Collegio ritiene che la piena funzionalità di tale ufficio, pur ovvia trattandosi di una delle maggiori città d’Italia, non giustifichi di per sé il rigetto. Pesano la procedura di assunzione di vice ispettori riservata ai sovrintendenti interni e il fatto che le attività di vigilanza e sicurezza pubblica rientrano tra i compiti d’istituto della Polizia di Stato, potendo essere assicurate da altro operatore di pari ruolo.
Il Tribunale osserva inoltre che l’art. 42-bis richiede soltanto un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, non l’identità di mansioni rispetto alla sede di provenienza, richiamando TAR Trentino-Alto Adige, Trento, n. 27/2019 e Cons. Stato, III, n. 3805/2015 e n. 1677/2014. Il ruolo di vice ispettore risulta pienamente fungibile, avendo carattere amministrativo e non operativo, e l’ufficio di destinazione non ha espresso dissenso. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvo il nuovo esercizio del potere; le spese sono compensate, con onere del contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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