Assegnazione temporanea del genitore militare subordinata al posto vacante nella qualifica (TAR Toscana n. 210 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è subordinata alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso la sede richiesta. Tale condizione va verificata dall’Amministrazione come collocabilità in concreto del richiedente nella qualifica posseduta, e non come semplice ricorrenza di una posizione retributiva vacante. Il diniego è legittimo quando la motivazione dia conto della saturazione delle posizioni organico-retributive e della carenza di posti occupabili nella qualifica. Le evenienze relative alla mobilità ordinaria non assumono rilievo, perché l’assegnazione temporanea si fonda su presupposti differenti. Il giudizio di comparazione ha riguardo alla posizione attribuita al dipendente in base ad atti formali, non ai compiti svolti in fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, graduato in servizio permanente effettivo presso un reggimento paracadutisti dislocato in Toscana, ha chiesto nel novembre 2022 l’assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso un ente della provincia di Caserta o altra sede della Campania. L’istanza era legata alla nascita di due figli gemelli, che si aggiungevano ai germani minori, e alla circostanza che la consorte svolgeva attività lavorativa subordinata in provincia di Napoli.
Con provvedimento del 16.02.2023, notificato il 21.02.2023, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha respinto la richiesta. Il ricorrente ha impugnato quel diniego davanti al TAR Toscana, deducendo eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione dell’art. 42-bis, difetto di motivazione sulla asserita eccezionalità delle esigenze e disparità rispetto ad altri graduati assegnati in Campania. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 27 luglio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, che condiziona l’assegnazione alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e al previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione, con possibilità di dissenso motivato solo per casi o esigenze eccezionali.
Dal provvedimento impugnato emerge che nelle sedi di Capua, Napoli, Nocera Inferiore, Nola e Salerno le 1580 posizioni organico-retributive previste per la categoria graduati risultano tutte occupate. In Avellino, Caserta, Maddaloni, Serre e S. Maria Capua Vetere il ricorrente non trova collocazione utile per carenza di posizioni occupabili quale fuciliere. Lo stesso atto dà conto di una sottoalimentazione della posizione d’impiego nel reparto di appartenenza. Su questa base il difetto di motivazione non è ravvisabile.
Il Tribunale richiama la propria giurisprudenza (T.A.R. Toscana, sez. I, 9 settembre 2022, n. 1006) secondo cui l’Amministrazione deve verificare la sussistenza di vacanze organiche nella qualifica posseduta, da valutare come collocabilità in concreto e specificità dell’impiego militare. Richiama altresì Cons. Stato, sez. IV, 7 gennaio 2021, n. 196: non assumono rilievo i compiti svolti in fatto, dovendosi considerare la posizione attribuita in base ad atti formali.
Quanto alla asserita disparità rispetto ad altri graduati assegnati in Campania, il Collegio rileva che il ricorrente non sviluppa contestazioni specifiche sulla effettiva mancanza di posti e che i presupposti dell’assegnazione temporanea esulano dai criteri della mobilità ordinaria, in quanto il posto temporaneamente lasciato libero non si rende disponibile per nuove assunzioni e il personale assegnato resta computato nell’organico originario (T.A.R. Lazio, sez. I-quater, 22 giugno 2022, n. 8468).
Il ricorso è quindi infondato e viene respinto; l’istanza istruttoria è rigettata. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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