Rinuncia al ricorso priva di mandato speciale: inammissibilità per cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 3 n. 16818 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritta dal solo difensore della parte, senza che questi risulti munito di mandato speciale ai sensi dell’art. 390, co. 2, c.p.c., non è idonea a produrre l’effetto dell’estinzione del processo. Tale atto, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la conseguente inammissibilità del ricorso, in particolare quando la controparte non si sia costituita. In tale ipotesi non sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava per cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva confermato il rigetto della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti per l’asserito inadempimento agli obblighi di predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali, da cui era derivato un accertamento dell’Agenzia delle Entrate a carico della parte attrice. L’intimata non svolgeva difese in sede di legittimità.
Successivamente, con atto pervenuto alla Corte, il difensore della società ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, con compensazione delle spese del giudizio, e la società depositava altresì un’ulteriore memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente verificato la validità dell’atto di rinuncia depositato nell’interesse della società ricorrente, rilevando come lo stesso risultasse sottoscritto dal solo difensore, il quale non era munito di mandato speciale a rinunziare.
Richiamando il consolidato insegnamento della propria giurisprudenza, la Corte ha precisato che tale dichiarazione difetta dei requisiti previsti dall’art. 390, co. 2, c.p.c. e non può, pertanto, produrre l’effetto dell’estinzione del processo. Essa è tuttavia idonea a rivelare il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, specie quando, come nel caso di specie, la controparte non si sia nemmeno costituita.
Da ciò deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la conseguente inammissibilità del ricorso. In tale evenienza, non vi è luogo per statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità, né sussistono i presupposti per l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, riservata alle sole ipotesi di inammissibilità riconducibili a determinate fattispecie.
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Nota della Redazione
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