Scatti stipendiali rilevano per indennità di buonuscita delle forze di polizia (TAR Sicilia n. 2267 del 15.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, nel testo sostituito dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce sei scatti stipendiali, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, senza distinzione tra gli appartenenti ai due ordinamenti. Il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non ha natura decadenziale: costituisce un onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo, con la conseguenza che la presentazione della domanda in annualità successive non preclude l’attribuzione dei sei scatti. L’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso proprio, è onere dell’INPS specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale, coincidente con la conoscenza del prospetto di liquidazione o con l’ultimo ordinativo di pagamento. L’INPS è l’unico soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità di buonuscita.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri e congedati a domanda, hanno precisato di aver raggiunto al momento dell’istanza l’età di 55 anni e 35 anni di servizio utile. Hanno quindi chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e la condanna dell’INPS a rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali.
L’INPS si è costituita eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione della pretesa, chiedendo il rigetto del ricorso. All’udienza del 2 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e la ritiene infondata: l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale, secondo il principio richiamato da C.G.A. n. 865 del 2022 e da Cons. St. n. 1231 del 2019.
Quanto alla prescrizione, il Tribunale aderisce all’orientamento per cui il termine decorre dalla conoscenza dell’ammontare dell’indennità, risultante dal prospetto di liquidazione o, in mancanza, dall’ultimo ordinativo di pagamento. Essendo l’eccezione in senso proprio, grava sulla parte debitrice l’onere di specificare e provare la data di inizio del corso prescrizionale (Cons. St. n. 3807 del 2024; TAR Lazio n. 11406 del 2022). Nel caso concreto l’INPS si è limitata a una formula generica, che non integra gli estremi dell’eccezione in senso stretto: la data di liquidazione del TFS è ignota e l’eccezione è respinta.
Nel merito, il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’istituto. L’art. 13 della legge n. 804/1973, l’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986 e l’art. 1, comma 15-bis, del D.L. n. 379/1987 sono stati abrogati dall’art. 2268 del d.lgs. n. 66/2010. L’abrogazione di una norma novellatrice non determina la riviviscenza della disposizione originaria, poiché il criterio cronologico impone di preferire la norma più recente. Resta quindi fermo l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, C.O.M., che ne conferma la perdurante vigenza per le forze di polizia.
La nozione di forze di polizia richiamata dalla disposizione è ampia e ricomprende, per il tramite dell’art. 16 della legge n. 121/1981, tanto gli appartenenti all’ordinamento militare quanto quelli all’ordinamento civile, come conferma il rinvio al d.P.R. n. 150/1987. Sul piano oggettivo, il comma 2 estende i sei scatti al personale collocato in quiescenza a domanda che abbia maturato i requisiti richiesti.
Il Collegio esclude infine che il termine del 30 giugno abbia efficacia decadenziale. Esso è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio successivo; una diversa lettura determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra chi presenta domanda entro il termine e chi la presenta negli anni successivi. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’INPS al pagamento di quanto dovuto ai sensi dell’art. 6-bis, oltre accessori secondo l’art. 16, comma 6, della legge n. 724/1994, con soli interessi legali e senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Nota della Redazione
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