Distanze legali e normativa antisismica non derogabile dal piano particolareggiato (Cass. civ. Sez. II n. 26416 del 07.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La deroga alle distanze legali prevista dall’art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444/1968, per i gruppi di edifici inseriti in piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, non si estende alla normativa antisismica di cui al D.M. 24.1.1986 e alla legge n. 64/1974, che è preordinata alla tutela della stabilità e della sicurezza strutturale degli edifici in zona sismica ed è inderogabile. In caso di sopraelevazione, le norme antisismiche hanno natura integrativa delle norme codicistiche sulle distanze. Il giudice, investito della domanda di demolizione per violazione delle distanze legali, deve pronunciare d’ufficio anche sulla legittimità delle opere rispetto alla normativa antisismica e verificare la conformità dei manufatti alle prescrizioni del piano particolareggiato applicabile, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c.

Il Fatto

I proprietari di alcune unità immobiliari di un condominio di Macerata Feltria hanno chiesto al Tribunale di Urbino la demolizione di un corpo sopraelevato e di una scala esterna realizzati dalla società proprietaria dell’edificio confinante, deducendo la violazione della disciplina codicistica sulle distanze degli articoli 873, 905, 907 e 889 c.c. e della normativa antisismica di cui al D.M. 24.1.1986 e alla legge n. 64/1974, nonché il risarcimento dei danni.

Il Tribunale ha accolto le domande, aderendo alla CTU. La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 174/2021, ha riformato la decisione, ritenendo operante la deroga dell’art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444/1968 in ragione dell’appartenenza dei fabbricati a un unico complesso edilizio regolato dal piano particolareggiato, e ha ritenuto che la transazione del 1995 avesse comportato la rinuncia alle cause civili tra confinanti. I proprietari hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c. per l’omessa pronuncia sulla normativa antisismica. I ricorrenti avevano prospettato tale violazione nelle conclusioni del giudizio di primo grado e il Tribunale aveva ordinato la demolizione anche su tale base. La Corte d’appello, per riformare integralmente le statuizioni, avrebbe dovuto escludere anche la violazione della normativa antisismica, sulla quale non ha speso alcuna parola.

Secondo la Corte, la domanda di demolizione per violazione delle norme sulle distanze legali non preclude al giudice di pronunciarsi d’ufficio sulla legittimità delle opere anche in relazione alle distanze stabilite dalla normativa antisismica, senza incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (richiamata la Cass. n. 13201/2025).

La Corte ha escluso che la deroga dell’art. 9, ultimo comma, del D.M. n. 1444/1968, preordinata alla tutela dell’igiene, della salute e del decoro urbano, possa valere a escludere l’applicazione della normativa antisismica statale per i fabbricati ricadenti in zona sismica, volta a garantire la stabilità e la sicurezza strutturale e non derogabile (richiamate Cass. n. 8100/2014 e Cass. n. 7396/1998), precisandosi che in caso di sopraelevazione le norme antisismiche hanno natura integrativa delle norme codicistiche (richiamate Cass. n. 1737/2025, Cass. n. 31032/2024, Cass. n. 32281/2023 e Cass. n. 2000/2020).

La Corte ha poi accolto il terzo motivo, per quanto di ragione, osservando che il giudice di secondo grado, a fronte delle contestazioni di difformità rispetto al piano particolareggiato, avrebbe dovuto verificare se i manufatti avessero rispettato le prescrizioni planovolumetriche del piano vigente e le sue eventuali modificazioni successive più favorevoli, applicabili anche retroattivamente.

È stato infine accolto il quarto motivo. La Corte ha ritenuto che la transazione del 1995 limitasse la rinuncia ai soli atti amministrativi espressamente elencati, e che la Corte distrettuale, isolando il termine “ricorso” dagli specifici atti impugnabili, abbia violato i criteri ermeneutici degli articoli 1362 e 1363 c.c. Il secondo, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono motivo sono stati dichiarati assorbiti, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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