Dissequestro alimentare con prescrizioni e sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 7780 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone il dissequestro di generi alimentari, imponendo la rimozione delle etichette ritenute evocative di denominazioni protette, esprime una funzione cautelare e opera esclusivamente sui prodotti sequestrati, al fine di far venir meno le esigenze che avevano giustificato la misura. Esso non impone prescrizioni generali sul sistema di etichettatura, né anticipa la sanzione accessoria di inibizione del comportamento sanzionato, che richiede l’ordinanza-ingiunzione ex art. 2, ultimo comma, d.lgs. n. 297/2004. Decorso il termine di conservazione dei prodotti, ormai venduti o deperiti, l’eventuale annullamento non arreca alcuna utilità e l’impugnazione diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice d’appello non può esaminare la questione di giurisdizione non dedotta con specifico motivo avverso il capo che vi ha statuito, salvo che l’impugnazione sia proposta in via incidentale condizionata e l’appello principale non sia accolto.
Il Fatto
Il Ministero aveva disposto il sequestro di generi alimentari di proprietà di una società, ritenendo che le diciture impiegate nella presentazione evocassero il “Prosciutto di Parma DOP” e la “Coppa di Parma IGP”, con violazione dell’art. 13 del reg. CE n. 1152/2012, sanzionata dall’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 297/2004. Sull’opposizione della società, il Ministero aveva disposto il dissequestro subordinandolo alla regolarizzazione dell’etichettatura, mediante copertura indelebile o sostituzione delle confezioni e distruzione delle etichette non utilizzate.
La società ha impugnato l’ordinanza nella parte contenente tali prescrizioni. Il TAR Lazio ha rigettato il ricorso, riconoscendo la giurisdizione del giudice amministrativo e la legittimità della misura accessoria. Propone appello la società; si costituiscono il Ministero e i due Consorzi, uno dei quali spiega appello incidentale condizionato sul capo relativo alla giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’istanza di rinvio della causa. L’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. consente il differimento solo per casi eccezionali, che tale non è la pendenza di un ricorso per Cassazione avverso una sentenza declinatoria della giurisdizione resa in altra causa, priva di efficacia nel presente giudizio. Mancano quindi anche i presupposti di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ., non avendo quel giudizio natura pregiudiziale.
Nel merito, la Sezione interpreta il provvedimento impugnato nel senso che le prescrizioni riguardano unicamente i prodotti oggetto del dissequestro. Esse miravano a far cessare le esigenze cautelari e a ridurre il pregiudizio per il privato, trattandosi di alimenti rapidamente deperibili. In coerenza con il principio di proporzionalità, l’amministrazione ha restituito la merce anziché mantenerla vincolata in vista della confisca.
Il provvedimento non può invece leggersi come imposizione di obblighi generali sulla futura etichettatura. La sanzione accessoria di inibizione del comportamento sanzionato è adottata con l’ordinanza-ingiunzione e non appartiene alla funzione cautelare del sequestro e del dissequestro. Nel caso concreto risulta adottato solo il verbale di accertamento, mentre non consta la notifica dell’ordinanza-ingiunzione; elemento che conferma la natura cautelare dell’atto.
Quanto all’interesse, la società lo vantava al momento del ricorso, per ottenere la commercializzazione con le etichette contestate. Ora, essendo decorso il termine di scadenza dei prodotti, venduti o deperiti, l’annullamento non produrrebbe alcuna utilità, né è stata proposta domanda risarcitoria. L’appello va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La questione di giurisdizione resta preclusa ex art. 9 c.p.a.: è stata sollevata solo con l’appello incidentale condizionato del Consorzio, non esaminabile in quanto l’appello principale non è accolto. Le spese del doppio grado sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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