Avviso ai prossimi congiunti e dichiarazioni della madre indagabile (Cass. pen. Sez. I n. 21926 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso previsto dall’art. 199 cod. proc. pen., che impone di rendere edotto il dichiarante del coinvolgimento di un prossimo congiunto, è posto a tutela esclusiva del dichiarante e non della posizione processuale dell’indagato. Ne consegue che esso non richiede una previa specifica elencazione di tutti i prossimi congiunti indagati o imputati, quando siano più d’uno. La sua omissione integra nullità relativa, soggetta a eccezione a pena di decadenza ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., da sollevare in sede di convalida o, al più tardi, nel procedimento di riesame. Non può essere sentito con le garanzie del codice il congiunto che non risulti destinatario di elementi a carico. In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va riferito ai delitti con uso di armi o della stessa specie di quello per cui si procede, e non alle persone offese, che possono essere colpite anche per aberratio.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP a seguito di convalida del fermo a carico di un indagato, raggiunto da gravi indizi in concorso con altri congiunti per una sparatoria avvenuta dinanzi a un esercizio pubblico, conclusasi con la morte di un avvenuto e il ferimento di un altro soggetto.
Secondo la ricostruzione del Tribunale, il ricorrente, insieme al padre, aveva accompagnato il fratello sul luogo del delitto, condividendone l’iniziativa, dopo un precedente episodio di minacce e un pestaggio subito dal fratello. Le dichiarazioni della madre degli indagati erano state ritenute utilizzabili, nonostante l’avviso dell’art. 199 cod. proc. pen. fosse stato circoscritto a uno solo dei figli. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’inosservanza di norme processuali a pena di inutilizzabilità. La difesa sosteneva che le dichiarazioni della madre fossero inutilizzabili per il difetto dell’avviso riguardo agli altri congiunti indagati e perché la donna, potenzialmente concorrente nella detenzione dell’arma, avrebbe dovuto essere sentita con le garanzie.
La Corte richiama un proprio precedente secondo cui l’omissione dell’avvertimento determina una nullità relativa, da eccepire prima dell’esame testimoniale o immediatamente dopo, a pena di decadenza (Sez. I n. 23719 del 17.05.2024). La questione era stata sollevata tardivamente. Nel merito, il disposto dell’art. 199 cod. proc. pen. impone di avvisare il dichiarante del coinvolgimento di un prossimo congiunto, ma non una previa specifica elencazione di tutti i congiunti indagati, quando siano più d’uno. La norma, osserva la Corte, è posta a tutela esclusiva del dichiarante e non della posizione processuale dell’imputato (Sez. I n. 42337 del 21.03.2019). La Corte soggiunge che, al momento dell’esame, due congiunti erano già stati sottoposti a fermo, così che la donna era in condizione di cogliere l’incidenza delle proprie dichiarazioni.
Quanto alla dedotta condizione di indagabile della madre, la tesi è dichiarata infondata, perché non vi era alcun elemento a suo carico per la partecipazione al delitto: gli investigatori avevano già acquisito elementi del suo dissenso rispetto alle condotte dei congiunti e dei suoi concreti, seppur vani, tentativi di impedirle.
Il secondo motivo, versato nel merito, è dichiarato generico: la difesa contesta il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del dichiarante interessato, ma non indica manifeste contraddizioni nel provvedimento. La Corte ribadisce che l’attendibilità della persona offesa è questione di fatto, non censurabile in legittimità, salvo contraddizioni manifeste o ricorso a mere congetture (Sez. IV n. 10153 dell’11.02.2020; Sez. V n. 1322 del 26.09.2025, dep. 2026). Del pari inammissibile è la censura sul contributo concorsuale: il Tribunale ha ancorato il quadro indiziario alla piena condivisione dell’azione criminale del fratello e al coinvolgimento nel precedente episodio, antefatto della condotta delittuosa.
Il terzo motivo, sulle esigenze cautelari, è respinto: la difesa non si confronta con i precedenti penali, con la condivisione dei motivi di contrasto e con l’assenza di resipiscenza. L’argomento sul possesso di armi clandestine è inammissibile perché non fondato sull’id quod plerumque accidit (Sez. VI n. 16532 del 13.02.2007; Sez. II n. 44048 del 13.10.2009; Sez. VI n. 31706 del 07.03.2003). Il pericolo di reiterazione va riferito ai delitti con uso di armi o della stessa specie di quello per cui si procede, non alle persone offese, che possono essere colpite anche per aberratio. Il ricorso è respinto con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 182 c.p.p. – Deducibilità delle nullità
- Art. 199 c.p.p. – Facoltà di astensione dei prossimi congiunti