L’entità soppressa in liquidazione resta obbligata all’ottemperanza del giudicato (TAR Calabria n. 104 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La soppressione di un ente pubblico con contestuale nomina di un organo straordinario di liquidazione non ne determina l’estinzione, ma il venir meno della sola soggettività piena, restando l’ente in liquidazione titolare dei rapporti pregressi non trasferiti. Ne consegue che il consorzio di bonifica soppresso e posto in liquidazione è tenuto a ottemperare al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto. Il subentro del consorzio di bonifica regionale è previsto dalla legge per i soli rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato. Sussistendo un organo straordinario di liquidazione, non si verifica il fenomeno estintivo richiamato dalla giurisprudenza di legittimità. L’azione di ottemperanza va pertanto accolta, con assegnazione di termine e nomina del Commissario ad acta in caso di inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR Calabria per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 14 del 30.01.2023, emesso dal Tribunale di Castrovillari, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio Cosentino era stato intimato al pagamento di una somma complessiva, oltre interessi e spese.
Il decreto, notificato il 2 febbraio 2023, non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo; il titolo è stato notificato il 30 marzo 2023. Il creditore ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, notificato il 27 ottobre 2023 e depositato il 9 novembre 2023. Il Consorzio intimato non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio la questione preliminare dello status dell’ente intimato. In forza dell’art. 36 l.r. n. 39 del 2023, i consorzi di bonifica esistenti all’entrata in vigore della legge sono soppressi e posti in liquidazione, con subentro del Consorzio di Bonifica della Calabria a far data dall’approvazione del relativo statuto. Alla liquidazione provvede un commissario liquidatore appositamente nominato, nel termine di dodici mesi, prorogabile per altri dodici.
La Corte rileva che il subentro del Consorzio regionale è previsto dalla legge per i soli rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato. Per le procedure di liquidazione non concluse anche all’esito della proroga è prevista una gestione separata. Nel caso concreto la condizione sospensiva si è inverata, essendo stato approvato lo statuto, e non è ancora trascorso il termine per la conclusione della liquidazione.
Il passaggio centrale attiene agli effetti della soppressione. La Corte richiama il principio per cui la soppressione di un ente pubblico non fa venir meno la sua soggettività quando, pur essendo trasferita la totalità dei rapporti, di una parte di essi sia prevista la liquidazione da parte di un organo appositamente istituito (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 settembre 2008, n. 23732; Cass. Civ., Sez. III, 9 aprile 2001, n. 5279; TAR Calabria – Reggio Calabria, 3 dicembre 2013, n. 647).
Sussistendo un organo straordinario di liquidazione, non si è verificata l’estinzione, come già affermato in un precedente della stessa Sezione (TAR Calabria – Sez. II, 2 ottobre 2024, n. 1399). Il Consorzio in liquidazione è dunque tenuto a ottemperare al decreto ingiuntivo. L’ente non ha dato prova, come era suo onere, dell’integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Ricorrono pertanto i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. Il Tribunale dichiara l’obbligo di esecuzione del giudicato, detratto quanto eventualmente già pagato, e assegna all’amministrazione il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
In caso di inerzia, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, che provvede entro i successivi novanta giorni su istanza della parte ricorrente. Il compenso del Commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore del difensore antistatario, sono poste a carico del Consorzio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.