Astreinte contro la PA inottemperante tra funzione compulsoria e limite del 10% (TAR Campania n. 5717 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. assolve una funzione compulsoria e di garanzia del principio di effettività della tutela, e non risarcitoria. La sua quantificazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità, evitando che l’astreinte divenga fonte di sproporzionata locupletazione del privato. A tal fine il giudice amministrativo fissa il dies a quo nel sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente, il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e un tetto massimo pari al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. La fissazione del limite quantitativo e la valutazione della non manifesta iniquità costituiscono elementi necessari e ineludibili della misura.

Il Fatto

La ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4348 del 4 giugno 2024, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a pagarle la somma di euro 2.000 mediante buono elettronico, la cd. carta del docente, per gli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, oltre spese di giudizio. Il provvedimento, passato in giudicato, non risulta eseguito.

La ricorrente domanda quindi che il TAR ordini all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inerzia, nomini un commissario ad acta. Chiede inoltre la condanna dell’amministrazione alla corresponsione della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si costituisce, pur essendo ritualmente intimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. L’amministrazione non ha fornito elementi ostativi e non ha dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato. Ne deriva l’ordine di esecuzione della sentenza indicata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Per il caso di ulteriore inerzia viene nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato. Il commissario provvederà all’esecuzione della sentenza e della pronuncia sulle spese contenuta nel presente provvedimento.

Il TAR condanna altresì l’amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’astreinte è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge o disposti nella medesima condanna. La scelta riflette le funzioni compulsiva e di garanzia assolte dallo strumento processuale.

Quanto alla quantificazione, il Collegio richiama il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a. e fissa tre parametri. Come dies a quo assume il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente. Come dies ad quem indica il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, anche se si è già insediato il commissario: in tale ipotesi la resistente non perde il proprio potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.

Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che ha evidenziato come la fissazione del tetto della penalità e la valutazione della relativa non manifesta iniquità siano elementi necessari e ineludibili. Oltre tale soglia l’astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione del privato in danno della controparte. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro trecento, oltre accessori, con distrazione al difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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