Possessore o utilizzatore dell’abuso edilizio destinatari dell’ordine di demolizione e della sanzione (Cons. Stato n. 9845 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il possessore o utilizzatore dell’opera abusiva è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione e della successiva sanzione pecuniaria per omessa rimozione dell’abuso, anche quando non sia proprietario dell’area e l’accessione sia esclusa. La qualità di proprietario della struttura e di locatario della piazzola, con la traditio del bene mobile, fonda un rapporto qualificato con la res idoneo a giustificare l’imputazione dell’obbligo di rimozione. La sanzione prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 va irrogata in misura massima quando l’abuso insiste su area assoggettata a vincolo idrogeologico e paesaggistico, senza margini di modulazione discrezionale. L’assenza di prova dell’impossibilità materiale di adempiere all’ordine di demolizione preclude ogni esclusione di responsabilità.
Il Fatto
Nel corso di sopralluoghi effettuati dalla polizia municipale nel 2021, il Comune accerta la realizzazione, all’interno di un camping in zona soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, di 109 piazzole pavimentate e recintate e di altrettante strutture prefabbricate poggiate stabilmente su blocchi in latero-cemento, per una superficie complessiva di circa 17.100 mq. Le case mobili risultano acquistate da numerosi soggetti e collocate sulle piazzole locate dalla società cooperativa che gestisce il camping.
Con ordinanza n. 69 del 2021 il Comune ingiunge la demolizione alla ditta esecutrice, al proprietario del terreno e ai proprietari delle case mobili; l’atto non viene impugnato. Con successivo provvedimento il Comune conferma l’acquisizione al patrimonio comunale della struttura e dell’area di sedime e irroga, ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, la sanzione di 20.000 euro per mancata ottemperanza. Il TAR Abruzzo accoglie il ricorso dell’utilizzatrice, rilevando che il Comune ha applicato il massimo della sanzione a tutti i soggetti coinvolti senza analizzare le singole posizioni e il potere di ciascuno sul bene. Il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello. L’opera abusiva risulta nella disponibilità materiale dell’appellata in qualità di utilizzatrice, circostanza dalla stessa riconosciuta: tanto basta per renderla destinataria dell’ordine di demolizione e della successiva sanzione.
Nel merito, l’appello è fondato. L’appellata è proprietaria della struttura prefabbricata e locataria della piazzola su cui è stabilmente installata; ne consegue l’esclusione dell’accessione ai sensi dell’art. 934 c.c. È comunque possessore della struttura per effetto della traditio, comprovata dal contratto di compravendita e non smentita, circostanza sufficiente a fondare un rapporto qualificato con il bene, a prescindere dall’eccepita nullità dell’atto di trasferimento. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, sez. VII, n. 3284 del 2024 e sez. VI, n. 7107 e n. 5471 del 2024: il possessore o utilizzatore dell’opera abusiva è legittimo destinatario dell’ordine di demolizione prima e della sanzione poi.
L’appellata non ha dedotto né provato di trovarsi nell’impossibilità di rimuovere l’abuso, secondo quanto richiesto da Ad. Plen. 16/2023. La casa mobile non rispondeva a esigenze meramente temporanee e necessitava di permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, come accertato nell’ingiunzione a demolire rimasta inoppugnata; sul punto sono citate Cons. Stato, sez. II, n. 7942 del 2024 e n. 10958 del 2023.
Il titolo edilizio era necessario con riguardo a ciascuna delle 109 strutture, ognuna delle quali configura un autonomo abuso: non ha quindi fondamento la tesi dell’unicità della sanzione pecuniaria. Poiché l’abuso insiste su area vincolata, la sanzione non poteva che essere irrogata in misura massima, senza discrezionalità nella modulazione. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna alle spese del doppio grado e compensazione verso il Ministero e la Soprintendenza.
Nota della Redazione
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