Attenuante della speciale tenuità e plurioffensività della rapina (Cass. pen. n. 32114 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, dovendosi intendere come tale anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso. In tema di rapina, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona, attesa la natura plurioffensiva del reato, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l’integrità fisica e morale del soggetto aggredito.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in sede di merito per il delitto di rapina, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., sostenendo la scarsità del valore del bene sottratto e l’esiguità delle lesioni cagionate alla vittima. Con il secondo motivo, invece, denunciava l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente depositava altresì una memoria difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il primo motivo di ricorso, ne ha rilevato l’inammissibilità per genericità, evidenziando come l’istanza relativa all’attenuante fosse stata formulata in sede di gravame in termini del tutto generici e solo successivamente illustrata in modo specifico con il ricorso per cassazione. Tale evenienza, secondo la giurisprudenza costante, è equiparata alla deduzione di una questione nuova, non consentita in sede di legittimità.
La Corte ha inoltre ribadito che la censura è manifestamente infondata, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 42124 del 27/06/2024, secondo cui, per la configurabilità dell’attenuante del danno di speciale tenuità nel delitto di rapina, non rileva esclusivamente il modesto valore del bene sottratto, ma è necessaria una valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni giuridici tutelati dalla norma, ovvero il patrimonio e la libertà e l’integrità fisica e morale della persona offesa.
In relazione al secondo motivo, concernente la sospensione condizionale della pena, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, osservando che il giudice d’appello non è tenuto a concedere d’ufficio il beneficio né a motivare specificamente sul punto quando l’interessato si limiti, nell’atto di impugnazione, a un generico e assertivo richiamo dei benefici di legge, senza indicare elementi di fatto idonei a fondare l’accoglimento della richiesta, come avvenuto nel caso di specie.
Conseguentemente, non avendo la memoria difensiva introdotto elementi idonei a superare le ragioni esposte, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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