Divieto di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante privilegiata (Cass. pen. Sez. IV n. 37859 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le circostanze attenuanti generiche concorrenti con una circostanza aggravante privilegiata, soggetta al giudizio di bilanciamento, non possono essere ritenute equivalenti a quest’ultima. L’art. 624-bis, comma 4, cod. pen. sottrae le aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen. al bilanciamento con le attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., imponendo che le diminuzioni di pena si operino sulla quantità risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti. Il giudice che riconosca l’equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante privilegiata e muova, per la riduzione del rito, dalla pena base della fattispecie non aggravata, applica una pena illegittima. Il vizio è di violazione di legge e la Corte può rideterminare direttamente la pena ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., quando l’operazione non lasci margini di discrezionalità.

Il Fatto

Il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Rovereto, con sentenza emessa ex art. 442 cod. proc. pen., ha condannato la ricorrente per il delitto di violazione di domicilio aggravato di cui agli artt. 99, comma 4, 110, 624-bis, comma 3, e 625 n. 2 cod. pen. La pena è stata determinata riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, muovendo da una pena base di anni quattro di reclusione ed euro 927,00 di multa, ridotta di un terzo per il rito.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto, deducendo la violazione di legge nella determinazione della pena. Il ricorrente ha osservato che il giudizio di equivalenza è stato operato in contrasto con l’art. 624-bis, comma 4, cod. pen., che vieta di ritenere equivalenti o prevalenti le attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen. rispetto alle aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al calcolo della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. L’art. 624-bis, comma 4, cod. pen. stabilisce che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 625-bis cod. pen., concorrenti con una o più delle aggravanti di cui all’art. 625 cod. pen., non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, e che le diminuzioni di pena si operano sulla quantità risultante dall’aumento conseguente alle aggravanti medesime.

Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 42414 del 29 aprile 2021, secondo cui le attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a bilanciamento e con una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte al giudizio di comparazione e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza privilegiata, senza tener conto delle stesse. Le aggravanti privilegiate sono dunque sottratte al bilanciamento con le attenuanti, le quali comportano una diminuzione solo se, all’esito del confronto con le altre aggravanti, siano ritenute prevalenti.

Nel caso di specie il giudice, riconoscendo l’aggravante dell’avere usato violenza sulle cose ex art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., ha operato un giudizio di equivalenza tra tale aggravante e la recidiva con le attenuanti generiche, in violazione dell’art. 624-bis, comma 4, cod. pen. Ha così determinato la pena muovendo dalla pena base della fattispecie non aggravata di cui all’art. 624-bis, comma 1, cod. pen., anziché da quella della fattispecie aggravata di cui all’art. 624-bis, comma 3, cod. pen.

La sentenza è stata pertanto annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Non sussistendo margini di discrezionalità, la Corte ha rideterminato direttamente la pena ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., muovendo dal minimo edittale della fattispecie aggravata di anni cinque di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, operando su di essa la riduzione per il rito fino a anni tre e mesi quattro di reclusione ed euro 666,00 di multa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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