Rito ottemperanza impone esecuzione decreti ingiuntivi e risarcimento danno da ritardo (TAR Campania n. 2451 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel rito dell’ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione ai titoli giudiziali definitivi e non opposti rimasti inadempiuti, fissando un termine per l’adempimento e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta che si sostituisca all’ente. L’inadempimento del debito di valuta accertato dal titolo integra gli estremi del danno da ritardo, che va liquidato mediante maggiorazione della somma dovuta degli interessi ex art. 1284, quarto comma, c.c. a decorrere dalla notifica del ricorso. La condanna agli interessi nella misura prevista dalla norma citata, applicabile per il richiamo al d.lg. n. 231/2002, esaurisce la tutela del creditore e rende non accoglibile la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese seguono la soccombenza.
Il Fatto
La società ricorrente, creditrice di una struttura sanitaria pubblica in forza di due decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace di Napoli, non opposti e muniti di esecutorietà, chiedeva al TAR di accertare l’inottemperanza dell’Amministrazione debitrice. I titoli erano stati regolarmente notificati, ma la parte obbligata non aveva corrisposto le somme ingiunte.
La ricorrente domandava quindi l’ordine di esecuzione con fissazione di termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, la condanna al risarcimento del danno da ritardo e il pagamento della penalità di mora. L’Azienda sanitaria, ritualmente intimata, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’Amministrazione, benché destinataria di regolare notifica, non ha fornito alcun elemento idoneo a opporre ragioni ostative all’esecuzione. Su tale presupposto il ricorso viene dichiarato fondato e si dispone l’ordine di eseguire i decreti ingiuntivi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Quanto alla tutela dell’inerzia successiva, il Tribunale nomina commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, o un dirigente idoneamente qualificato da lui delegato, con ulteriore termine di sessanta giorni. L’eventuale compenso, posto a carico dell’Amministrazione intimata, è liquidato con separato provvedimento su istanza documentata del commissario.
Sulla domanda risarcitoria, il giudice qualifica la pretesa come debito di valuta e riconosce il danno da ritardo mediante maggiorazione degli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. a far tempo dalla notifica del ricorso. Il richiamo alla misura rafforzata degli interessi, resa operativa dal rinvio al d.lg. n. 231/2002, costituisce secondo il Collegio una tutela già adeguata.
Su questa base viene respinta la domanda di penalità di mora: l’accoglimento degli interessi nella misura rafforzata è ritenuto idoneo a soddisfare l’interesse del creditore, secondo l’orientamento già espresso dal TAR Campania, Sez. VI, n. 1978 del 2022. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono attribuite al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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