Prevenzione collaborativa e omessa denuncia: l’esimente va valutata dalla Procura (TAR Sicilia n. 942 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, la fattispecie indiziante dell’omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 cod. pen. aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991, richiamata dall’art. 84, comma 4, lett. c), d.lgs. n. 159/2011, è composita: integra la previsione non solo il fatto storico dell’omessa segnalazione, ma anche l’assenza dell’esimente di cui all’art. 4 legge n. 689/1981. L’accertamento sostanziale di tale causa di giustificazione deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio e compete al Procuratore della Repubblica, che la comunica alla Prefettura; questa svolge un controllo di tipo formale sull’esplicita affermazione della mancanza di esimenti. Restano salve le autonome valutazioni del Prefetto sui fatti rivelatori di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata, anche nella forma della contiguità soggiacente.

Il Fatto

La ditta individuale ricorrente opera nel settore dell’imbottigliamento e commercio di g.p.l. La Prefettura le comunicava l’intendimento di adottare un provvedimento ostativo, evidenziando la pendenza di un procedimento penale a carico del titolare e dei familiari per favoreggiamento personale ex art. 378 cod. pen., commesso per favorire gli autori di un’attività estorsiva in loro danno.

Esaurito il contraddittorio procedimentale, il Prefetto disponeva la misura della prevenzione collaborativa per dodici mesi. L’impresa impugnava il provvedimento davanti al TAR, deducendo il travisamento dei fatti e l’omessa valutazione dell’esimente dello stato di necessità, e chiedeva il risarcimento del danno. Nelle more l’impresa adempiva alle prescrizioni e uno dei familiari veniva assolto per non aver commesso il fatto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio, non ravvisando le situazioni eccezionali richieste dall’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm., e dichiara il ricorso infondato, assorbendo le eccezioni in rito.

Il percorso argomentativo muove dall’art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011: la prevenzione collaborativa costituisce esito alternativo all’interdittiva e risponde a un criterio di proporzionalità rispetto all’intensità del pericolo di condizionamento. L’agevolazione occasionale presuppone legami episodici e superficiali, compatibili con un percorso di affrancamento dell’impresa; le esigenze di prevenzione devono avere carattere di attualità.

Sul piano applicativo, la Corte ritiene la situazione indiziaria idonea a fondare la misura: assume rilievo preponderante il rinvio a giudizio del titolare e dei familiari per favoreggiamento personale in favore di soggetti imputati di estorsione aggravata dal metodo mafioso, unitamente alle condotte di protezione assicurata ai sodali e al tentativo di concordare una versione falsa dei fatti. Tali condotte esprimono una contiguità soggiacente e non sono “neutre” sul piano indiziario.

Quanto all’esimente di cui all’art. 4 legge n. 689/1981, il Collegio ricostruisce la fattispecie dell’omessa denuncia come composita: l’accertamento sostanziale della causa di giustificazione spetta al Procuratore della Repubblica e deve risultare dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio (art. 84, comma 4-bis), mentre la Prefettura opera un controllo formale. Nella specie, in assenza di comunicazione della Procura, l’amministrazione non si è sottratta alla valutazione di propria pertinenza, constatando l’insussistenza di elementi documentati e circostanziati. Il rinvio a giudizio per favoreggiamento personale appare ex se incompatibile con l’invocato stato di necessità, restando salvo l’accertamento dell’art. 384 cod. pen. in sede penale.

L’assoluzione intervenuta medio tempore non muta l’esito, per il principio del tempus regit actum e perché non esclude la rilevanza degli ulteriori elementi valorizzati dal Prefetto. Il rigetto della domanda demolitoria travolge quella risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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